Class action: rispondono i dirigenti Pa - QdS

Class action: rispondono i dirigenti Pa

Angela Carrubba

Class action: rispondono i dirigenti Pa

giovedì 14 Gennaio 2010

Col decreto legislativo 198/2009 anche per la pubblica amministrazione è arrivato il momento del redde rationem. Ora anche nei servizi pubblici la possibilità di ottenere giustizia... per le casse pubbliche

CATANIA – “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.
Questa definizione della P.A. non è del ministro Renato Brunetta ma è l’Art. 97 della Costituzione e nel rileggerlo non si può fare a meno di riflettere sul fatto che il Decreto legislativo del 20 dicembre 2009, n. 198 (GURI n. 303 del 31-12-2009) – Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 – dopo oltre sessant’anni ribadisca un principio che oggi viene definito “class action” ma che è ancora, semplicemente, il principio di “buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione”.
Il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, che ha voluto la legge 15/2009, con il decreto 198, ha inteso dare risposta concreta alle richieste provenienti dai consumatori sulla possibilità di ottenere giustizia per la violazione di standard qualitativi da parte di pubbliche  amministrazioni e concessionari di servizi pubblici.
Gli elementi caratterizzanti la “class action” contenuta nel decreto sono che il ricorso consegue alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti provocata dalla violazione di standard qualitativi ed economici e degli obblighi contenuti nelle Carte di servizi oppure dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali. Lo scostamento da tali standard si lega alla definizione di qualità organizzativa che si persegue con il decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e la proponibilità dell’azione giudiziaria, sia da parte dei singoli, sia da parte di associazioni e comitati a tutela degli interessi dei propri associati, è collegata al fatto che siano indivituati con precisione le responsabilità dei soggetti che abbiano cagionato l’inefficienza.
Un ruolo chiave nella Riforma Brunetta  è svolto dalla “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche” istituita dall’articolo 13 del decreto lgs. 150/2009. La Commissione, infatti,  oltre a dettare le linee guida, deve provvedere al monitoraggio dell’attuazione delle norme anche al fine degli eventuali interventi correttivi.
Il ricorso previsto dal decreto legislativo 198/2009 (in breve class action) non consente di ottenere dalla P.A. il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti scorretti, a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari (vedi il box riassuntivo  sotto). Il decreto, in sostanza, attua quanto previsto dall’articolo 113 della Costituzione: “Contro   gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per  determinate categorie di atti. (…)”.
La parte del decreto lgsl. 198/2009 che è oggetto di maggiori contestazioni da parte delle associazioni dei consumatori è proprio quella dei commi 6 e 7. Oltre a non prevedere il risarcimento – dicono le associazioni – l’entrata in vigore è stata spostata al 2010 e non è retroattiva.
Quanto al “mancato risarcimento”, chi protesta forse non considera che le sanzioni previste in termini di minori gratifiche per i funzionari inadempienti, sono un risparmio per le casse dello Stato. Che, fino a prova contraria, appartiene a tutti i cittadini!
Attendiamo ora di conoscere nomi, curricula  e compensi degli esperti. Che sarannno, naturalmente, online e, quindi, trasparenti.
 

 
Commissione di Cinque “saggi” per valutare l’efficienza organizzativa
 
La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche è un nuovo soggetto istituito dal decreto legislativo 150/2009, al quale è assegnato un triplice compito di indirizzo, di coordinamento e di sovrintendenza (art. 13 d. lgsl 150/2009).
I compiti della Commissione
1. Indirizzare: la Commissione ha il compito di fornire predisporre le linee guida necessarie per attuare il ciclo di gestione della performance che ogni amministrazione dovrà mettere in atto per garantire servizi migliori ai cittadini.
2. Coordinare: raccogliendo, in un portale informatico, i risultati della valutazione delle singole amministrazioni, la Commissione assicurerà la massima trasparenza e i cittadini potranno non solo sapere cosa ha fatto la PA per loro, ma anche se una data amministrazione lo ha fatto meglio, peggio o come altre amministrazioni.
3. Sovrintendere: la Commissione non ha poteri sanzionatori nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma il suo compito è di assicurarsi che le amministrazioni attuino la riforma e che ciò abbia un impatto sui sistemi premianti.
4. Fornire una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Questa graduatoria servirà a definire la ripartizione delle risorse destinate a premiare il merito in funzione del livello di performance raggiunto;
CHI COMPONE LA COMMISSIONE
La Commissione è composta da cinque membri, scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Questo collegio sarà supportato da una struttura operativa snella (30 persone) che potrà avvalersi dell’esperienza di 10 esperti sui temi della misurazione e della valutazione della performance.
TRASPARENZA DELLA COMMISSIONE
L’operato della Commissione è trasparente: tutte le sue attività saranno rese pubbliche attraverso il suo portale informatico. Inoltre, è prevista, dopo cinque anni, una valutazione indipendente dell’operato della Commissione. Questa valutazione e l’operato della Commissione sarà resa pubblica e sarà trasmessa al ministro per la Pubblica Amministrazione.

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