Leggi Ars impugnate, si allunga la lista - QdS

Leggi Ars impugnate, si allunga la lista

Raffaella Pessina

Leggi Ars impugnate, si allunga la lista

giovedì 26 Luglio 2018

Contenziosi, il braccio di ferro continua: innanzi la Corte costituzionale risultano pendenti 4 ricorsi presentati dal Consiglio dei ministri, due dalla Regione Sicilia. Pesante scure di Roma anche su quindici articoli della Legge di Stabilità regionale 2018 

Leggi regionali impugnate da Palazzo Chigi
 
Tassa automobilistica regionale – Ad essere impugnata questa volta è stata la tassa automobilistica regionale. Impugnati due articoli di altrettante leggi complementari: articolo 19 della legge 24 del 5 dicembre 2016 e l’articolo 2 della legge 16 dell’11 agosto 2015.
Il ricorso del Governo lamentava disparità di trattamento rispetto ai contribuenti delle altre regioni e la competenza legislativa esclusiva statale nelle materie del sistema tributario e contabile. In pratica, secondo il Consiglio dei ministri al contribuente che non abbia pagato il bollo auto non si può inviare direttamente la cartella di pagamento senza prima metterlo nella condizione di conoscere il proprio debito attraverso l’invio di una lettera di diffida.
Viene così considerata incostituzionale la legge regionale che stabilisce la possibilità di iscrivere a ruolo le somme non versate a titolo di bollo auto senza prima aver notificato un avviso di accertamento. Una disposizione del genere, qualora esistente, priva il contribuente del diritto costituzionale alla difesa preventiva e al contraddittorio; pertanto, è stata impugnata innanzi alla Consulta.
 
Liberi Consorzi – La legge regionale n.17 dell’agosto 2017 tratta la materia di elezione diretta del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco e del Consiglio.
Il CdM, nell’ottobre dello stesso anno, ha presentato ricorso costituzionale, impugnando tutti e sette gli articoli della legge, perché modificano la legge 4 agosto 2015, n. 15, con cui la Regione Sicilia ha introdotto norme di disciplina generale dei Consorzi comunali e delle Città metropolitane. La legge in esame inoltre incide su una materia che gli articoli 14 e 15 dello Statuto speciale attribuiscono alla competenza esclusiva della Regione siciliana e introduce il sistema della elezione diretta degli organi apicali, violando, secondo l’impugnativa, l’art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Ritenuti violati anche i principi fondamentali introdotti dalla legge n. 56/2014, e gli articoli 3 e 5 della Costituzione.
RICORSO VINTO DA ROMA
 
Comuni termali – La prima legge approvata dal nuovo governo regionale nel febbraio del 2018 è finita anch’essa sotto la scure dello Stato. L’obiettivo era quello di permettere ai comuni sul cui territorio insistono stabilimenti termali, di aggiungere la dizione “terme” al nome del comune, evitando la consultazione referendaria, e rinviando la decisione al consiglio comunale. In particolare è stato impugnato il primo dei due articoli di cui è composto il documento dal titolo “Variazione di denominazione dei comuni termali” con delibera del C.d.M. del 17 aprile scorso. La Regione siciliana, è scritto nell’impugnativa, pur disponendo di potestà legislativa esclusiva in materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, incontra in particolar modo il limite del “rispetto delle leggi costituzionali dello Stato”, previsto dallo Statuto stesso. Ma la legge presenta anche profili di illegittimità costituzionale, eccedendo dai limiti della competenza legislativa in materia, anche in violazione dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione. Infatti, sempre secondo il Giudice delle Leggi, anche la semplice integrazione della denominazione ne costituisce una modifica, come tale soggetta alla previa consultazione della popolazione interessata. La data dell’udienza non è stata ancora fissata.
 
Nomine dirigenziali in ambito sanitario – Il ricorso n. 38/2017 riguarda una impugnativa nel settore della sanità siciliana ed in particolare le procedure di nomina dirigenziale nel settore sanitario regionale. La norma impugnata è la n.4 del primo marzo 2017. In particolare, l’articolo 3 che tratta appunto le nomine.
L’impugnativa è stata decisa in quanto una norma, riguardante la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie eccedeva le competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale e in quanto prevede commissariamenti non consentiti dalla normativa statale di riferimento si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell’art.117, terzo comma, della Costituzione e dei principi di ragionevolezza, di adeguatezza, e di buon andamento dell’amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con quella legge, l’Ars aveva cercato di bloccare la possibilità di nominare nuovi manager in sanità.
RICORSO VINTO DA ROMA
 
Sanità, esenzione ticket – L’esenzione dal ticket per i minori affidati dall’autorità giudiziaria e impugnata dal CdM è inserita nella Finanziaria dell’anno scorso (legge n. 16/2017) e con il ricorso pubblicato sulla Guri del 13 dicembre scorso n. 50 viene impugnato l’articolo n. 17. Secondo lo Stato l’articolo in oggetto viola l’art. 117, comma 3, della Costituzione e introduce una serie di modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, ampliando la categoria degli aventi diritto all’esenzione dal ticket per motivi di reddito, mediante l’inclusione anche dei minori affidati per disposizione dell’autorità giudiziaria a famiglie ospitanti dei minori in adozione, per un periodo iniziale di presa in carico pari a due anni. Inoltre viola il principio di contenimento della spesa pubblica. La normativa nazionale attualmente in vigore non prevede alcun tipo di esenzione specifica in tal senso se non all’art. 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993 e s.m.i., a norma del quale “sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore ai sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a lire 70 milioni”. L’udienza pubblica è stata fissata per il prossimo 5 giugno.
 
Legge di Stabilità regionale 2018 – L’ultima impugnativa da parte dei Consiglio dei ministri risale allo scorso 6 luglio. La legge 8 del maggio di quest’anno altri non è che la legge di stabilità regionale, della quale sono stati impugnati ben quindici articoli, seppur in parte, perché presentano molteplici profili di illegittimità costituzionale ed eccedono dalle competenze statutarie. Questi gli articoli: artt. n. 4 e 64 (partecipate regionali), art. 17 (impianti eolici), art 20 (beni del demanio marittimo), art. 22 (personale regionale), art. 23 e 75 (norme sanità), art. 31, 34 e 35 (norme di bilancio), art. 45 su benefici pensionistici, art. 66 (catalogatori beni culturali), art. 69 su tutela della concorrenza, art. 82 (vittime estorsioni), art. 99 (programmazione regionale unitaria).
Lo spettro dell’impugnativa aleggiava già da tempo a Palazzo d’Orléans e, quando è stata poi confermata, ha suscitato un vespaio di polemiche e “scaricabarile” tra governo da una parte e Assemblea regionale dall’alltra.
 
 
Norme nazionali impugnate dalla Regione Sicilia
 
Legge di Stabilità 2017 – Contro lo Stato la Regione Sicilia ha presentato ricorso il 28 febbraio 2017 per legittimità costituzionale poiché la legge di bilancio di previsione dello Stato per il 2017 (art. 1, comma 528, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 ) contiene norme lesive delle prerogative statutarie. Nel ricorso viene specificato che la norma comporta ulteriori effetti negativi sul bilancio regionale in quanto estende anche al 2020 il contributo alla finanza pubblica, obbligando le regioni autonome a versare 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. “L’ingente contributo – è scritto nel ricorso – va a sommarsi alle già insostenibili riduzioni di risorse subite dalla stessa Regione negli ultimi anni”.
Nel ricorso viene ravvisata la violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione (per l’aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni) e dell’articolo 117 che stabilisce la durata massima di un triennio per le manovre di contenimento della finanza pubblica a carico delle regioni.
In materia di autonomia finanziaria nel ricorso si fa cenno alla violazione dello Statuto (artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2). L’udienza si è tenuta il 6 marzo 2018 ma non si conosce la sentenza.
 
Legge di Stabilità 2018 – La Regione siciliana ha presentato ricorso (n. 24) contro la legge di bilancio di previsione dello Stato 2018. In particolare si ravvisa l’illegittimità costituzionale perché Roma ha escluso dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, gli oneri, a carico della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016; le spese per l’assistenza ai disabili gravi ad integrazione delle risorse erogate dallo Stato; le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017; le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità. Nel ricorso viene specificato che, nei due accordi tra Stato e Regione sottoscritti il 20 giugno 2016 e il 12 luglio 2017, la Regione non si è impegnata a incrementare annualmente, nella misura del 2 per cento, la spesa per investimenti. In quello del 2016, quella di “favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti” figura come finalità per la quale la Regione siciliana si impegna, per gli anni dal 2017 al 2020, a realizzare riduzioni strutturali della spesa corrente, …”. Risulta, palese, conclude il ricorso, che lo Stato ha trasformato unilateralmente in obbligo, preciso quanto a durata e consistenza, quello che era, invece, il fine cui tendeva l’assunzione dell’impegno a diminuire la spesa corrente. La data dell’udienza pubblica non è stata ancora fissata.
 

  
Nello Musumeci, Presidente Regione siciliana: “Contenzioso, giuste rivendicazioni”
 
“Abbiamo grande rispetto per lo Stato e per il governo centrale, ma lo Stato deve avere altrettanto rispetto nei confronti della Sicilia. A noi è stato tolto tanto negli ultimi decenni, pensiamo di avere aperto un contenzioso che non è improntato a stupido rivendicazionismo ma al diritto sacrosanto di potere ottenere quello che ci è stato indebitamente tolto”. Lo ha detto il governatore Nello Musumeci, parlando del contenzioso aperto con lo Stato. Una cifra che si aggira sui 600 milioni l’anno.
“Se volete – ha aggiunto – può essere considerata una manovra provocatoria (la manovra finanziaria approvata il 30 aprile scorso, ndr) ma serve ad aprire un ragionamento con lo Stato”.

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