Gestione dei tirocini formativi dalla Regione arrivano le linee-guida - QdS

Gestione dei tirocini formativi dalla Regione arrivano le linee-guida

Michele Giuliano

Gestione dei tirocini formativi dalla Regione arrivano le linee-guida

giovedì 09 Agosto 2018

Il dipartimento del Lavoro emana ulteriori disposizioni per uniformare i trattamenti. Nero su bianco ulteriori precisazioni sulla base delle problematiche avanzate dall’utenza 

PALERMO – Il dipartimento Lavoro dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha ritenuto necessario, per la gestione uniforme dei tirocini su tutto il territorio isolano, di fare seguito alle direttive già impartite precedentemente, che facevano riferimento alle linee guida approvate dalla conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, per specificare al meglio alcuni punti sui quali erano stati da più parti espressi dei dubbi.
 
In particolare, ferma restando la generale durata di 6 mesi già espressamente sancita nelle precedenti disposizioni, gli uffici hanno evidenziato come eventuali richieste di proroga dei tirocini approvati ed attivati, laddove concedibili, comportano necessariamente la riformulazione del progetto formativo, sempre nella considerazione che le ulteriori esigenze formative manifestate dall’azienda ospitante devono essere adeguatamente esplicitate e supportate dal vincolante parere dei tutor didattici e aziendali, in modo da non far diventare quello che è un tirocinio una sorta di sostegno all’azienda che sfrutta il giovane ormai formato per pagarlo il meno possibile. Pertanto, ogni richiesta di proroga deve essere valutata anche nell’ottica del dato assunzionale maturato dal soggetto ospitante, oltre che dalla complessità delle attività oggetto del progetto formativo, che può richiedere ulteriori mesi di preparazione all’attività lavorativa vera e propria.
 
“In via del tutto eccezionale, proprio per andare incontro a questi casi, – ha voluto evidenziare la dirigente generale del dipartimento Lavoro, Francesca Garoffolo – in presenza di profili professionali di particolare complessità e di natura altamente specialistica e previa attenta e ponderata valutazione, è possibile concedere già in prima istanza autorizzazione a svolgere tirocini di durata superiore a mesi sei ma sempre entro il limite massimo concedibile previsto”.
 
Per quanto riguarda i limiti numerici, il recepimento delle linee-guida ha definitivamente abrogato tutte le disposizioni impartite precedentemente, ad eccezione di quella che, per esplicito dettato normativo regionale, ne ha elevato il limite numerico.
“Ciò comunque non implica, però, – aggiunge la Garoffolo – una maggiore manica larga soprattutto quando si tratta di aziende aventi più sedi operative, nel qual caso, gli uffici, prima di procedere all’autorizzazione o al diniego del progetto di tirocinio, dovranno fare particolare attenzione al rapporto dei tirocinanti ospitati dall’azienda rispetto al numero dei dipendenti, che non dovrà essere quello complessivo, ma riferito strettamente alla sede che ospiterà il tirocinante, in modo da permettere una effettiva attività di insegnamento da una parte e di apprendimento efficace dall’altra”.
 
In ultimo, la nuova circolare fa riferimento ai tirocini estivi. Le linee-guida hanno già individuato i Centri per l’Impiego quali unici enti deputati a promuovere “tirocini estivi”, la cui durata massima prevista è di due mesi, mentre si parte da un minimo di quindici giorni. Nel caso in cui la richiesta di tirocini estivi venga avanzata dagli istituti tecnici professionali, che hanno già per loro pregressa esperienza costituito una rete consolidata di aziende che nel tempo hanno già operato con tali istituti, ad esempio per le attività che rientrano nell’alternanza lavoro-scuola o progetti similari, i centri per l’impiego potranno procedere alla stipula di convenzioni tripartite, firmate, quindi, non soltanto dall’ente promotore, e cioè lo stesso centro per l’impiego, ma anche dall’ente “coPromotore”, e quindi l’istituto professionale, e l’azienda ospitante.

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