Fisco, validità della notificazione degli atti: quando la consegna avviene a persona di famiglia - QdS

Fisco, validità della notificazione degli atti: quando la consegna avviene a persona di famiglia

Salvatore Forastieri

Fisco, validità della notificazione degli atti: quando la consegna avviene a persona di famiglia

mercoledì 05 Dicembre 2018

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27587 depositata lo scorso 30 ottobre 2018. Il destinatario che la contesta deve provare l’occasionalità della presenza del consegnatario

ROMA – In base a quanto previsto dall’articolo 137 del Codice di procedura civile, “Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L’ ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi”.
 
A norma del successivo articolo 138 (Notificazione in mani proprie), di regola l’ufficiale giudiziario deve eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.
 
Non sempre, però, il destinatario è facilmente reperibile. Soccorre, pertanto, l’articolo 139 dello stesso Codice (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) secondo il quale, se la notifica non può avvenire nel modo previsto dal precedente articolo 138, la stessa deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, innanzitutto ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o dove esercita l’industria o il commercio, e poi, se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, attraverso la consegna di copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
 
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia può essere consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, oppure, quando anche il portiere manca, ad un vicino di casa che accetti di riceverla.
Si tratta, evidentemente, di una disposizione, quella prevista dall’articolo 139, necessaria al fine di consentire in ogni caso la notifica di un atto, anche quando il destinatario non sia reperibile o, come accade qualche volta, quando lo stesso destinatario compie atti ostruzionistici tentando di evitare la notifica di documenti di cui teme gli effetti.
 
La sua formulazione, tuttavia, qualche volta comporta problemi che incidono sulla effettiva conoscenza da parte del destinatario.
C’è da dire, intanto, che l’articolo 139 contiene una presunzione legale, iuris tantum, secondo la quale le dichiarazioni recepite dall’ufficiale notificatore nella relata di notifica circa la qualità della persona che si dichiara disposta a ricevere la notifica, sono sufficienti a considerare il consegnatario del documento “persona di famiglia o addetta alla casa”, ossia una persona abilitata alla ricezione dell’atto presso il domicilio del destinatario ed in grado, quindi, di portare sollecitamente il documento nelle mani del diretto interessato.
 
Può accadere, tuttavia, che l’effettivo destinatario dell’atto disconosca le dichiarazioni della persona alla quale lo stesso documento è stato consegnato, negando l’esistenza di un qualunque rapporto che l’articolo 139 prende in considerazione al fine di considerare valida la notifica.
 
È quanto accaduto nel caso preso recentemente in esame dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27587 del 30 ottobre 2018. In questo caso i Giudici di legittimità hanno confermato la validità della notifica eseguita presso il domicilio del destinatario a persona che si era qualificata moglie dello stesso, anche se quest’ultimo aveva poi contestato la veridicità delle affermazioni di colei che materialmente aveva ricevuto il plico presso la sua abitazione.
 
Per la verità sia la Commissione Tributaria di primo grado, sia quella di secondo grado, avevano dato ragione al contribuente.
L’Agente della Riscossione (si trattava della notifica di una cartella di pagamento), però, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un errore di diritto della sentenza della Commissione tributaria regionale non avendo quest’ultima considerato che la consegna era avvenuta presso il domicilio del destinatario e che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario circa la qualità del soggetto cui l’atto è stato consegnato fa fede fino a querela di falso.
 
La Cassazione, come già detto, con la sentenza prima citata, ha accolto i motivi di doglianza, affermando che, in caso di notificazione ai sensi dell’articolo 139 cpc, la qualità (di persona di famiglia, addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, eccetera) di chi ha ricevuto l’atto “si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica”, mentre incombe sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere “di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario”.
 
Prova che, secondo i Giudici della Cassazione, la parte non ha fornito, non avendo dimostrato né l’inesistenza di un rapporto con detto consegnatario riconducibile alle ipotesi previste dall’articolo 139, secondo comma, del codice di rito, né l’occasionalità della presenza dello stesso consegnatario presso la sua abitazione.
Era stata fornita solo una prova parziale (la mancanza di rapporto di coniugio con il consegnatario) non sufficiente a negare la validità della notifica.
 
Questa è la tesi della Cassazione la quale, sotto diversi aspetti, è da ritenere giuridicamente legittima.
Resta il fatto, tuttavia, che, non può assolutamente escludersi l’ipotesi di notificazioni giuridicamente andate a buon fine per avvenuta “legale conoscenza” a seguito della consegna nella mani di persona “di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda”, anche quando il consegnatario non rivestiva una di tali condizioni, con gravi conseguenze per l’effettivo destinatario della notifica per il quale risulta sempre molto difficile dimostrare non solo la qualità del consegnatario (diversa da quella dallo stesso dichiarato all’ufficiale giudiziario o altro messo notificatore), ma anche l’occasionalità della presenza della stessa persona preso il suo domicilio.
 
Forse sarebbe opportuna una modifica legislativa che, integrando il citato articolo 139, preveda la richiesta, dal notificatore alla persona che si dichiara disponibile a ricevere l’atto, non solo di far conoscere la sua qualità ed il motivo della sua presenza nel domicilio del destinatario della notifica, ma anche di esibire il documento di riconoscimento (non appare sufficiente la consueta indicazione del “come disse” da parte del notificatore nella relata) al fine di potere successivamente accertare eventuali abusi o comportamenti non conformi alla legge.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017