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Acconto Iva entro il 27 dicembre, come si calcola e come si versa

Maria Papotto

Acconto Iva entro il 27 dicembre, come si calcola e come si versa

venerdì 07 Dicembre 2018

Ravvedimento operoso: possibile pagare in ritardo l’importo maggiorato di sanzioni e interessi. Il versamento, mensile o trimestrale, va effettuato mediante modello F24 online

ROMA – I titolari di partita iva, entro il 27 dicembre di ogni anno, sono tenuti a pagare l’acconto Iva relativo all’ultima liquidazione mensile o trimestrale del medesimo periodo d’imposta.
L’obbligo di versare acconto è rivolto a tutti i soggetti passivi che hanno operazioni imponibili, ad eccezione di:
– coloro che non sono tenuti a liquidare l’Iva in quanto hanno aderito a un regime speciale, come il regime forfettario, al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e gli agricoltori esonerati;
– coloro i quali hanno avviato l’attività durante l’anno o cessata prima del 30 novembre nel caso di contribuenti mensili, o entro il 30 settembre nel caso di contribuenti trimestrali;
– i soggetti che effettuano attività di intrattenimento;
– i soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva;
– le società e le associazioni sportive e dilettantistiche;
– ed infine coloro i quali hanno riportato un credito Iva, nel mese di dicembre per i contribuenti mensili, nell’ultimo trimestre dell’anno per i contribuenti trimestrali ‘per natura’ e nella dichiarazione iva dell’anno precedente per i contribuenti trimestrali ‘per opzione’
 
L’acconto Iva si determina utilizzando uno dei seguenti metodi di calcolo:
– metodo storico: l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Nello specifico, per i contribuenti con liquidazione mensile va calcolato considerando la liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente; per i contribuenti con liquidazione trimestrale ‘per opzione’ (in relazione alla tipologia di operazioni effettuate e ai relativi volumi di affari) si considera la dichiarazione annuale Iva dell’anno precedente; mentre per i contribuenti trimestrali ‘per natura’ (quali gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell’albo ex L. n. 298/1974) la liquidazione periodica del 4° trimestre dell’anno precedente.
– metodo previsionale: l’acconto pari all’88% dell’Iva che si prevede di versare facendo una stima delle operazioni considerando il mese di dicembre per i contribuenti mensili; in sede di dichiarazione annuale Iva, per i contribuenti trimestrali ‘per opzione’; e nel 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali ‘per natura’.
– metodo analitico: l’acconto Iva pari al 100% viene determinando facendo una liquidazione anticipata e considerando le operazioni del periodo 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili, e dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.
 
Si precisa che per i contribuenti trimestrali il calcolo non deve includere la maggiorazione degli interessi dell’1%, previsto proprio per il versamento dell’iva trimestrale anziché mensile.
 
Determinato l’acconto Iva, previa valutazione della convenienza economica di adottare un metodo piuttosto che un altro, il versamento va effettuato mediante modello F24 online, indicando nella sezione Erario il codice 6013 per i contribuenti mensili e il codice 6035 per i contribuenti trimestrali. È possibile compensare quanto dovuto con crediti maturati facendo attenzione ad effettuare il pagamento F24 a saldo zero o con saldo maggiore di zero utilizzando esclusivamente i canali telematici Fisconline o Entratel, o tramite gli intermediari abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate. L’acconto Iva non è dovuto ove l’importo da versare sia inferiore ad euro 103,29.
 
L’acconto versato verrà defalcato dal debito risultante dalla liquidazione Iva di dicembre per i contribuenti mensili, il cui termine di versamento è il 16 gennaio 2019 o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre per i contribuenti trimestrali speciali, o in sede di dichiarazione annuale Iva per i contribuenti trimestrali per i quali il termine di versamento è il 16 marzo 2019.
 
Qualora il contribuente paghi in ritardo l’acconto Iva può versare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, l’importo dovuto maggiorato di sanzioni minime ed interessi, mentre nel caso di mancato versamento dell’acconto iva la sanzione comminata dall’Agenzia delle Entrate può arrivare fino al 30% dell’importo dovuto oltre ai relativi interessi, ai sensi dall’art. 2 del D. Lgs. n. 462/1997, sanzione che, in caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, si riduce al 10%.

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