Quando il medico si assenta per motivi "politici" - QdS

Quando il medico si assenta per motivi “politici”

Andrea Carlino

Quando il medico si assenta per motivi “politici”

martedì 12 Febbraio 2019

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 604/2019, pubblicata il 14 gennaio. Legittimo il licenziamento quando la sua condotta crea problemi organizzativi e rischi per i pazienti

ROMA – Il responsabile sanitario può essere licenziato se è per troppo tempo assente dal posto di lavoro. Questo perché, con la sua condotta, espone il datore a problemi organizzativi, perdita di immagine e rischi nei confronti del paziente, oltre a incrinare il rapporto di fiducia.
 
Il medico non può giustificare la sua assenza adducendo motivi politici, ovvero sarà licenziabile anche se le sue assenze sono dedicate allo svolgimento della propria attività politica. È la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 604/2019, pubblicata il 14 gennaio.
 
 
Dunque il medico che fa il politico e si assenta tante volte dal reparto, di cui è responsabile, può essere licenziato perché la sua condotta crea al datore di lavoro problemi organizzativi e perdita d’immagine ed espone i pazienti a rischi.
 
Il caso prende origine dalla condotta di un medico, nominato consigliere regionale nel Lazio nel 2013. L’esponente politico era responsabile medico di una casa di cura in cui prestava servizio. Spesso si assentava dal lavoro e la direzione generale dell’istituto ha deciso di allontanarlo per giusta causa per una grave negazione dell’elemento essenziale della fiducia, non essendoci neppure prova di una precedente tolleranza delle assenze da parte della Casa di cura che aveva sottolineato l’assenteismo del medico che per svolgere il ruolo a cui era stato eletto non aveva evidentemente chiesto l’aspettativa prevista per i dipendenti pubblici o privati assunti a cariche pubbliche elettive.
 
Lo stesso dipendente non aveva intenzione di assicurare neppure per il futuro una presenza a tempo pieno, nonostante la responsabilità di un reparto. Per questo motivo la cura di cura ha deciso il licenziamento dato che è venuta meno la fiducia circa la futura correttezza dell’adempimento della prestazione. Secondo il medico però la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare tutti gli aspetti della sua condotta, giungendo per questo a ritenere valido il licenziamento.
 
La Cassazione ha respinto il reclamo del medico. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, nel respingere il ricorso, ha richiamato il principio di diritto esposto dalla sentenza della Corte d’Appello, secondo cui il giudice deve valutare la gravità dell’addebito con tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta del sanitario. Secondo la Cassazione non si può prescindere, nel valutare il comportamento del dipendente, dalla valutazione di quanto questo intacchi il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Non ci sono prove da cui è possibile dedurre che la casa di cura abbia tollerato le assenze del medico, il quale non ha mai garantito l’intenzione, nonostante la responsabilità di un reparto, di svolgere quell’impiego a tempo pieno.
 
La Corte di Cassazione, dunque, condivide in pieno le motivazioni della Corte d’Appello che “nel ritenere accertato il rapporto di proporzionalità tra il fatto e sanzione, ha osservato come la fattispecie ponesse, di fronte a un medico con responsabilità di un reparto, il quale in questo modo aveva fornito una prestazione inferiore a quella contrattuale, esponendo il datore di lavoro a problemi organizzativi, perdita di immagine e rischi nei confronti dei pazienti”. Pertanto il ricorso deve essere respinto.

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