Cinghiali "pericolosi": Regione non risponde dei danni - QdS

Cinghiali “pericolosi”: Regione non risponde dei danni

Andrea Carlino

Cinghiali “pericolosi”: Regione non risponde dei danni

sabato 09 Marzo 2019

Cassazione, sentenza 5722/19: “Spetta al privato recintare la propria proprietà ai fini di autoprotezione”. Responsabilità dell’ente scatta quando, in caso di specifica segnalazione, non siano stati presi provvedimenti

PALERMO – La Corte di Cassazione, con la sentenza n.5722 depositato lo scorso 27 febbraio, dà ragione all’assessorato all’Agricoltura della Regione siciliana che non deve risarcire il danno ad un agricoltore conseguente alle lesioni subite a causa dell’aggressione di un cinghiale proveniente dalla riserva naturale adiacente al terreno di sua proprietà.
 
I giudici, con il dispositivo pubblicato, hanno escluso che l’attività di controllo della fauna selvatica comporti per la Regione l’obbligo di recintare le riserve dedicate all’introduzione o alla proliferazione di specifiche specie della fauna selvatica. Anzi, spetta al privato recintare la propria proprietà a fini di autoprotezione.
 
Il coltivatore diretto era stato aggredito da un cinghiale proveniente da un’area che era stata destinata all’introduzione e riproduzione. L’agricoltore colpito decideva di ricorrere alla giustizia per ottenere il risarcimento del danno patito. Per i giudici della Cassazione, che hanno confermato quanto stabilito in secondo grado, il coltivatore avrebbe mancato di indicare quale fosse la norma violata dalla Pubblica amministrazione per la mancata recinzione dell’area. I giudici sostengono, infatti, che tale obbligo non sussista affatto in via astratta e che il coltivatore doveva indicare la norma speciale che avrebbe imposto l’adozione di recinti da parte del servizio pubblico.
 
La responsabilità di un ente statale o regionale – per i danni derivanti da animali selvatici – scatta solo quando si è in presenza di un allarme generalizzato o di una specifica segnalazione di pericolo e questo non effettui nessuna misura di contenimento e di affrontamento del rischio.
 
I giudici della Corte di Cassazione, si legge nella sentenza, delineano, in modo netto, la situazione che solo il privato sia tenuto a esercitare la propria facoltà di delimitare il territorio di cui è proprietario al fine di “autoproteggersi” dai rischi di aggressione. Si tratta, pertanto, di un obbligo a recintare che invece non sussiste inversamente per la Regione che persegua una politica di ripopolamento di animali selvatici in via di estinzione.
 
A nulla è valsa anche l’argomentazione del coltivatore diretto che puntava il dito contro lo stato di abbandono dell’area, divenuta fonte di un’incontrollata presenza di cinghiali nella zona. Nello specifico il ricorrente indicava come violato l’articolo 4 della legge della Regione siciliana n. 33/1997, che attribuisce all’assessorato regionale agricoltura e foreste il controllo della fauna declinandolo in una serie di compiti e attività senza mai citare un obbligo di recintare le aree che, a tali fini, gestisce.
 
La Cassazione spiega che la legge attribuisce una maggiore e diretta responsabilità al privato che detiene un animale per i danni che questo provoca, mentre non sussiste automaticamente in capo all’ente pubblico che gestisce il territorio e la fauna.
Secondo gli ermellini, dunque, la Regione, è responsabile, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, solo dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme. Questo comporta, in un caso come questo, che l’onere della prova sia a carico del privato (in questo caso del coltivatore diretto) che deve provare, in assenza dell’ipotesi della violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione, tanto la colpa quanto il nesso causale tra danno ed evento determinato dalla condotta illecita da parte dell’ente regionale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017