Segretari comunali "a tempo": sì dalla Consulta - QdS

Segretari comunali “a tempo”: sì dalla Consulta

Elio Sofia

Segretari comunali “a tempo”: sì dalla Consulta

mercoledì 13 Marzo 2019

Sentenza della Suprema Corte (n. 23/2019): il cosiddetto “spoil system” non è incostituzionale. Destinato a cessare automaticamente dalle proprie funzioni al mutare del sindaco (salvo conferma)

ROMA – Una recente e importante pronuncia della Corte costituzionale ha stabilito che non è da considerarsi incostituzionale la disposizione del Testo unico degli enti locali (Tuel) secondo cui il segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco che lo ha nominato e cessa automaticamente da suddetto incarico al termine del mandato di quest’ultimo.
 
La Suprema Corte con la sentenza n.23 depositata lo scorso 22 febbraio ha quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dal Tribunale di Brescia; i giudici bresciani infatti dubitavano del meccanismo descritto per una supposta violazione del principio costituzionale di imparzialità e continuità dell’azione amministrativa secondo quanto prescritto dall’articolo 39 della Costituzione.
 
Richiamando e analizzando l’evoluzione della disciplina che regolamenta la figura del segretario comunale, sia prima che dopo l’entrata in vigore della Costituzione, i giudici costituzionali hanno messo in luce che tale disciplina sia ispirata da concezioni assai diverse: da una parte il riconoscimento dell’autonomia degli enti locali, dall’altra la necessità di garantire adeguati strumenti di controllo della loro attività; si tratta in entrambi i casi di esigenze non facilmente conciliabili.
 
Dissonanze che ancor oggi sono presenti nello statuto burocratico e funzionale che caratterizza e guida l’operato del segretario comunale. La Consulta chiamata a cercar di risolvere la questione ha rilevato da un lato che il segretario comunale è un funzionario statale assunto per concorso ma dall’altro che lo stesso è preposto allo svolgimento effettivo delle sue funzioni attraverso una nomina relativamente discrezionale da parte del sindaco. Salvo che per violazione dei doveri d’ufficio, il segretario comunale non può essere revocato dal suo incarico durante il mandato del sindaco ma è destinato a cessare automaticamente dalle proprie funzioni al mutare del sindaco, salvo ovviamente conferma. In caso di mancata conferma è comunque garantita la “stabilità” del suo status giuridico ed economico e del suo rapporto d’ufficio, rimanendo iscritto nell’albo nazionale dei segretari comunali e restando a disposizione per i successivi incarichi presso altri comuni. La sentenza della Consulta mette nero su bianco che il segretario comunale sia titolare di attribuzioni multiformi: neutrali, di controllo di legalità e di certificazione, da una parte, ma, dall’altra, di gestione quasi manageriale e di supporto propositivo all’azione degli organi comunali, capaci di orientare le scelte dell’ente nella fase preliminare della definizione dell’indirizzo amministrativo di quest’ultimo.
 
Tutte queste motivazioni impediscono di applicare a questa particolare figura di funzionario statale tutta quella giurisprudenza restrittiva che ha più volte dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni di leggi statali o regionali che prevedevano meccanismi di spoils system, cioè di decadenza automatica da un incarico amministrativo non apicale né fiduciario, al solo mutare dell’organo politico di riferimento. Pronunce di incostituzionalità dello spoils system erano invece state dichiarate dalla Corte di Cassazione in riferimento alla decadenza dal ruolo dei direttori generali delle ASL (Corte Cost. sentenza 34/2010), altra figura di alto funzionario la cui nomina si fonda su basi “fiduciarie” e ancor più di nella pronuncia della Corte di Cassazione – sez. lavoro (nº 2555 del 2015), la quale ha sentenziato che “Il ruolo di dirigente della Regione non può essere revocato in conseguenza del cambiamento degli organi politici quando la figura non rientri tra quelle apicali”, limitando ancora di più l’ambito applicativo legittimo dello “spoils system”.

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