Nelle nostre pagine di approfondimento del 14 e del 30 gennaio 2010 (inserite nella rassegna stampa nel sito web del ministero) abbiamo messo in evidenza che si è insediata la “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche” prevista all’art. 13 dello stesso decreto, che come prossime scadenze ha quella di adottare i criteri per la valutazione del lavoro dei dirigenti.
Sono tutti obiettivi fissati dalla direttiva del Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, pubblicata nella Gurs del 27/3/2009, che ha elencato 100 obiettivi strategici e operativi ispirati a “senso di realismo, concretezza, attualità, rigore, legalità e senso di appartenenza ad una regione autonoma”.
Non si conosce ancora il contenuto dei 25 articoli del ddl. ma pare che su questi punti ci sia (finalmente!) un accordo “trasversale” e che dunque, al più presto, andrà all’esame e approvazione da parte dell’Aula.
Chissà che anche per la Sicilia, così come previsto nella Riforma Brunetta, non sia previsto un “Organismo indipendente di valutazione della performance”… I siciliani se lo aspettano.
1. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d’insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato “decreto n. 29”: a) l’attivita’ di valutazione e controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. (…)
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L’Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni.
L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
(…)
e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di indirizzo politicoamministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 13
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. (…)
5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all’articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. (…)