PALERMO – Chi, immerso nel caos del traffico cittadino e alla spasmodica ricerca di un parcheggio, non ha mai ceduto alla tentazione di lasciare l’auto in sosta vietata? Chi non ha mai parcheggiato in doppia fila?
Scagli la pietra chi è senza peccato.
Senza peccato non sono sicuramente gli automobilisti siciliani, sempre più indisciplinati al volante, almeno secondo quanto rivelano i dati forniti dai due Compartimenti della Polizia Stradale Sicilia Occidentale ed Orientale.
Il ritratto dell’automobilista siciliano che emerge dai dati ufficiali è impietoso: nel 2009 le infrazioni accertate in autostrada sono state 51.033 ; 114.302, invece, quelle che riguardano la viabilità ordinaria.
Al di là della condotta, più o meno virtuosa, dei siciliani al volante, è una verità universalmente riconosciuta quella secondo cui, nella quasi totalità dei casi, l’automobilista indisciplinato, che sia siciliano o meno, raramente “digerisce” la multa che gli è stata inflitta e se la ritiene ingiusta e discutibile può opporsi dal momento che gli strumenti necessari per farlo esistono.
Quando una multa è ritenuta ingiusta, ed è ferma intenzione dell’automobilista opporre ricorso, è bene sapere che per fare ciò ci sono 60 giorni di tempo a partire dalla notifica o dalla consegna del verbale stesso (la data di notifica del verbale è indicata sulla busta con cui vi viene recapitato il verbale, oppure, se vi è stata la contestazione immediata, è scritta nel verbale e coincide con il giorno della commessa infrazione).
Una volta ricevuto il verbale, è bene controllare che non vi siamo irregolarità evidenti, a cominciare dall’intestazione (l’autorità che lo redige e che lo comunica), nelle altre indicazioni (come ad esempio nome, cognome, targa del veicolo, ora e luogo della commessa infrazione), o anche nella notifica (controllare che sia indicata correttamente la circostanza nella relazione di consegna del verbale qualora quest’ultimo non sia stato consegnato personalmente). Per essere considerato legittimo, poi, il verbale deve essere corretto anche nel contenuto, nel senso che deve contenere tutte le informazioni sull’articolo di legge violato, o addirittura la descrizione del fatto stesso. Anche l’omessa indicazione delle modalità di presentazione di un eventuale ricorso rende nullo il verbale.
Il passo successivo è la scelta dell’autorità alla quale inviare il ricorso. Le possibilità sono due: il prefetto o il giudice di pace. A seconda della scelta fatta, cambia anche il modulo da compilare ma si tratta di una scelta non facile poiché se ad esempio si sceglie di indirizzare la protesta al prefetto, è bene sapere questo tipo di opposizione, nel caso in cui venga respinto, permette un nuovo ricorso al giudice di pace. Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato dal fatto che nel caso in cui il ricorso non venga accolto, è previsto il raddoppio della sanzione.
È consigliabile, dopo aver compilato il modulo di opposizione, rileggere con calma il testo, soprattutto la parte riguardante i motivi dell’opposizione e conservare sempre una copia del ricorso. Il modulo, a cui va allegato anche l’originale del verbale, va spedito con raccomandata in una busta su cui andrà indicato l’indirizzo a cui inviarlo (quello del prefetto o del giudice di pace). Se non si riceve risposta alcuna entro 180 o 210 giorni, la multa può considerarsi annullata.
Domande frequenti: ecco cosa l’automobilista deve sapere
Un vigile mi ha multato ma non ha voluto verbalizzare le mie osservazioni. Cosa fare?
La mancata verbalizzazione delle osservazioni dell’automobilista multato rende nullo il verbale di contravvenzione.
Ho fatto ricorso al prefetto contro una sanzione. è trascorso un anno e non ho ricevuto risposta. Cosa significa?
Significa semplicemente che la multa può considerarsi annullata.
Non vedendo segnali ho parcheggiato. Ma al ritorno ho trovato la contravvenzione. Guardando più attentamente ho visto un segnale di divieto, coperto però dai rami di un albero. Posso fare ricorso?
Sì, i segnali devono essere perfettamente visibili, altrimenti la contravvenzione è nulla.
Ho ricevuto un verbale di multa in cui non c’è scritto chi mi ha multato. è valido?
No, e può essere impugnato. La qualifica di agente del traffico è un elemento costitutivo del procedimento di infrazione. Ove manchi, il procedimento è incompleto e viene meno una condizione essenziale per l’applicazione della sanzione (art. 200 C.d.S.).