Un "termine ragionevole" per la durata dei processi - QdS

Un “termine ragionevole” per la durata dei processi

Alessandro Accardo Palumbo

Un “termine ragionevole” per la durata dei processi

sabato 27 Febbraio 2010

Giustizia a passo di tartaruga, i cittadini “tutelati”. La legge Pinto per un’equa riparazione dei danni subiti

CATANIA – La legge 24 Marzo 2001 n. 89 – che dà attuazione agli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria ed in armonia anche con il disposto dell’art 111 della Costituzione italiana  – ha introdotto la tutela, in ambito nazionale appunto, del diritto del cittadino alla trattazione del processo ( sia civile che penale) “in un termine ragionevole”, come sancito dall’art 6  della convenzione per la salvaguardia  dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, prevedendo anche il rimedio di un’equa riparazione in favore di chi ha subito un danno, anche non patrimoniale, in conseguenza del mancato rispetto del cosiddetto “termine ragionevole”.
La domanda di risarcimento dei danni dev’essere proposta dall’interessato (con l’assistenza di un legale), mediante ricorso che – dopo la notifica dello stesso al Ministero competente (come, in appresso, verrà meglio chiarito), presso l’avvocatura distrettuale dello Stato – va depositato nella cancelleria della  Corte  d‘Appello,  che va individuata, ogni volta, ai sensi dell’art 11 del codice di procedura penale.
Per i processi, che, ad esempio, si sono svolti nell’ambito del Distretto della Corte d’Appello di Catania (che abbraccia, tra l’altro,  anche i Tribunali di Ragusa, Siracusa Bronte e Caltagirone), il ricorso dev’essere inviato, presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Messina, mentre, viceversa, se il giudizio (civile o penale) si sia svolto nell’ambito del distretto della Corte d’appello di Messina, il ricorso va presentato presso la Corte d’Appello di Catania.
Il soggetto passivo, al quale va notificato il ricorso – che, però, è formalmente diretto “Alla Corte d’Appello”  – è diverso,  a seconda della materia che ha formato oggetto del relativo giudizio.
Così è legittimato passivamente:
a) Il Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore (presso l’avvocatura distrettuale),  quando si tratta di procedimenti (civili o penali), che si siano svolti davanti al Giudice ordinario (giudice di Pace, Tribunale e Corte d’Appello).
b) Il Ministero della difesa, in persona del ministro pro tempore, quando si tratta di procedimenti svoltisi davanti al giudice militare.
c) Ministero dell’Economia e delle  finanze, in caso di procedimenti che si sono svolti davanti al Giudice Tributario (Commissione Provinciale, Regionale e Consiglio di Giustizia amministrativa: in Sicilia).
d) In tutti gli altri casi, per esclusione, il ricorso va  proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, pro tempore.
Tra la data di notifica del ricorso (che viene effettuata, tramite l’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata) e quella della fissazione dell’udienza (da parte della Corte d’Appello, in camera di consiglio), deve intercorrere un termine minimo non inferiore a 15 giorni.
La Corte d’Appello, poi, entro il termine di quattro mesi, da quando viene depositato il ricorso (già notificato) presso la sua cancelleria, dovrà emettere la relativa pronunzia di condanna (naturalmente, ove sussistano i presupposti di legge e di fatto, in ordine alla lamentata “ritardata giustizia”), che avverrà mediante decreto, che è immediatamente esecutivo, “ope legis”.
Va qui detto, per completezza d’argomentazione, come presso ogni Corte d’Appello vi sia, a disposizione di chi ha diritto al “risarcimento dei danni”, un fondo spese, dal quale verrà  prelevata, e pagata all’interessato, la somma per cui è stata emessa la condanna.
Detto pagamento, però, verrà eseguito, dalla cancelleria, dopo che il decreto di condanna è stato notificato, da parte dell’interessato, al Ministero competente, domiciliato presso l’avvocatura distrettuale del luogo dove è stato notificato il decreto.
 

 
“Consentiti” 4 anni per il I° grado,  2 per il II° e 1 per la Cassazione
 
La persona che  è stata  coinvolta in un processo – sia esso civile, penale, amministrativo, militare e tributario – per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, in base alle disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89, meglio conosciuta come “legge Pinto”, una equa riparazione. In altre parole, la legge n. 89 del 2001,  ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico statale, uno strumento che consente un’equa riparazione  – a “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” – sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo1, della Convenzione.
Dall’entrata in vigore della suddetta legge ogni persona, che sia parte in un procedimento giudiziario che duri oltre un termine ragionevole, ha quindi la possibilità di ricorrere alle Corti di Appello per far constatare la violazione ed ottenere un equo risarcimento. La durata ragionevole di un qualunque  processo o procedimento è considerata, generalmente, di 4 anni per il primo grado, di due per il secondo e di uno per la cassazione.
Il risarcimento può essere chiesto anche se il giudizio è terminato con una transazione. Il risarcimento può essere chiesto anche se il processo e ancora pendente. In questo caso verrà fatta una prima liquidazione e, se il processo poi non terminerà entro un tempo ragionevole, potrà presentarsi un secondo ricorso per l’ulteriore “segmento” temporale di irragionevole durata, che darà luogo ad una seconda ed ulteriore liquidazione.
L’unica cosa da tenere bene presente è che il ricorso per equa riparazione va presentato entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. Scaduti i sei mesi, infatti,  la parte è considerata decaduta dal potere di proporre il relativo ricorso. Per la presentazione del ricorso è ovviamente necessaria l’assistenza di un avvocato. Il risarcimento attiene sia al danno patrimoniale (da quantificare in relazione alla natura della causa) sia al danno non patrimoniale, quest’ultimo da determinarsi secondo le tabelle risarcitorie della Corte Europea.
La domanda di equa riparazione si propone con ricorso, sottoscritto appunto da un difensore munito di procura speciale, depositato nella cancelleria della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati, nel cui distretto è concluso o estinto. relativamente ai gradi di merito, ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

Consolata Gagliano

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