La valutazione dei dirigenti si concretizza nel verificare la performance di coloro che gestiscono a livello dirigenziale i centri di responsabilità e le unità organizzative, in cui esse si articolano, tenendo conto delle prestazioni rese e cioè degli obiettivi e dei risultati raggiunti e delle competenze organizzative.
Lo scopo della valutazione è quello di esprimere il confronto, basato su regole e strumenti predefiniti, tra le aspettative in termini di risultati attesi connessi agli obiettivi – definita fase della programmazione – ed i risultati effettivamente realizzati avuto riguardo alle risorse umane, finanziarie e strumentali poste a disposizione del soggetto da valutare – definita fase della valutazione.
La valutazione ha il suo punto di riferimento naturale negli esiti del c.d. “controllo di gestione”.
La valutazione dei dirigenti sarà effettuata sulla scorta dei risultati della gestione e dei comportamenti organizzativi in modo di valutare la loro capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso logiche manageriali.
È importante evidenziare che le comunicazioni inerenti gli esiti della valutazione saranno effettuate in contraddittorio, attraverso dei colloqui finali, anche per iscritto, tra il responsabile della valutazione ed il soggetto valutato, cioè, ad esempio, tra un dirigente generale ed un dirigente.
a) Il raggiungimento del punteggio minimo di 70 punti ( risultante dalla somma dei punti di Performance operativa e almeno il 50% dei punti di Comportamento organizzativo assegnati ) è condizione minima affinché possa essere corrisposta la retribuzione di risultato;
b) Il raggiungimento di un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti è condizione minima necessaria perché la valutazione possa ritenersi conclusa senza demerito e non da luogo a corresponsione della retribuzione di risultato;
Il raggiungimento di un punteggio complessivo inferiore a 50 punti è condizione perché l’attività del dirigente venga attentamente analizzata con riferimento a quanto previsto dall’ art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 286 (recepito con l’art. 3, comma 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10) e dall’art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10.
Entro la scadenza naturale del contratto individuale si procede ad una valutazione complessiva dell’incarico svolto ai sensi dell’art. 39 comma 11 del contratto collettivo regionale della dirigenza. Si terrà conto dei risultati ottenuti nell’arco temporale del contratto individuale e verrà espresso un giudizio qualitativo complessivo compendiato in una relazione conclusiva delle parti contenente gli elementi di valutazione contenuti nella Scheda D allegata al decreto. La documentazione relativa al processo di valutazione è inserita all’interno del fascicolo personale di ciascun dirigente.