Regione non obbligata ai vice-dirigenti - QdS

Regione non obbligata ai vice-dirigenti

Maria Bonaccorso

Regione non obbligata ai vice-dirigenti

giovedì 11 Marzo 2010

La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa del 19 gennaio scorso invita la Regione solo a esprimersi sulla questione. “La legislazione statale si applica in assenza di lacune nel tessuto legislativo regionale”

PALERMO – Vice-dirigenza alla Regione. L’argomento è balzato alle cronache dal comunicato stampa dello scorso 24 febbraio con cui si è reso noto che la Giunta, prendendo atto della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, depositata lo scorso 19 gennaio, che invitava il governo a pronunciarsi sull’istituzione, o meno, della vicedirigenza all’interno dell’amministrazione regionale, ha confermato la validità della delibera del 27 giugno scorso, con la quale era stata decisa, in ottemperanza ad altra analoga sentenza del Cga, l’istituzione della vice dirigenza. La Giunta, però, ha deciso di subordinare l’istituzione della vice-dirigenza all’esaurimento della terza fascia dirigenziale e compatibilmente alle risorse di bilancio.
Appare opportuno descrivere con precisione i contorni della vicenda, poiché l’istituzione della vice-dirigenza comporterebbe da un lato un ulteriore aumento della spesa regionale  e dall’altro un progressivo appesantimento nella gestione della già farraginosa burocrazia regionale, all’interno della quale si contano, come evidenzia la tabella presente nella pagina, oltre 2.000 dirigenti.
Nella delibera n.52 del 24 Febbraio scorso, la giunta siciliana ha legato la scelta di intervenire sulla questione, anche se nessuna legge regionale prevede espressamente la figura del vice-dirigente, ad una recente sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.
Entrando nel merito della questione è opportuno evidenziare che la sentenza del C.G.A., richiamata dal Governo regionale, è la n.43, depositata il 19 Gennaio 2010, nella quale il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha accolto l’appello, presentato da alcuni funzionari regionali, con il quale si chiedeva alla Regione Siciliana di esprimersi nel merito dell’istituzione dei vice dirigenti regionali.
Con tale sentenza il Cga. ribalta l’orientamento precedentemente affermato dal Tar Sicilia, che, con la sentenza n.711 del 28 Maggio 2008, riteneva il ricorso inammissibile, ma, il Consiglio di giustizia amministrativa, è essenziale sottolineare, non prescrive l’obbligo, in alcun modo, per il governo regionale di istituire in Sicilia la vice-dirigenza. Sulla vice-dirigenza l’unico riferimento normativo è riconducibile al Decreto legislativo n.165 del 2001, all’interno del quale, all’art.17 bis viene prevista la figura del vice-dirigente.
In particolare al comma 2 dell’art.17 bis del D.lgs 165/2001 è previsto che l’istituto si possa applicare a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui regioni ed enti locali, che mantengono salve le loro competenze.
I giudici pur riconoscendo la competenza esclusiva in materia da parte delle Regione siciliana, ricordano come “la legge regionale n. 10/2000, ha dettato, tra l’altro, norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. L’art. 1, comma 2, della predetta legge regionale, peraltro, contiene un rinvio dinamico al D. Lgs. n. 29/1993, con la conseguenza che ogni successiva modifica apportata a detta fonte legislativa trova immediata applicazione nel sistema normativo siciliano”, in questo caso l’evoluzione normativa del D. Lgs. n. 29/1993 è il già citato D.lgs 165/2001.
Partendo da tale presupposto il Consiglio di giustizia amministrativa sviluppa il proprio ragionamento, a sostegno delle richieste dei funzionari regionali  sostenendo che “..anche nel settore del lavoro pubblico, quindi, la Regione siciliana ha utilizzato, per propria scelta autonoma, la tecnica, non inconsueta, della armonizzazione con la legislazione  statale…La norma regionale che prevede il rinvio all’ordinamento statale non richiede particolari condizioni per il recepimento della normativa statale riguardante la materia del lavoro pubblico. L’unico presupposto richiesto consiste nella esistenza di una lacuna nel tessuto legislativo regionale”.
Come si evidenzia dallo stesso testo della sentenza, il Cga ha obbligato il Governo regionale ad esprimersi sulla questione della vice dirigenza, non ad istituirla. La complessa struttura della burocrazia regionale si avvia, quindi, ad essere ridisegnata, tenendo conto della sola volontà politica espressa dal Governo regionale.
 


Il legislatore siciliano ha potestà legislativa esclusiva su “ordinamento uffici” e “stato del personale”
 
Riportiamo uno stralcio dalla prima parte della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa: “È certamente condivisibile – e non contestata dagli appellanti – l’impostazione di fondo seguita dal tribunale (il Tar per la Sicilia – sede di Palermo): in forza delle previsioni statutarie (in particolare, dell’art. 14, lettere p e q), il legislatore regionale siciliano ha potestà legislativa esclusiva, rispettivamente, in tema di “ordinamento degli uffici e degli enti regionali” e di “stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione”.
Pertanto, nella sua autonomia, il legislatore regionale può definire l’assetto della organizzazione del lavoro e gli altri profili riguardanti la disciplina professionale dei dipendenti, senza alcun rigido condizionamento derivante dalle opzioni compiute dalla legge statale, anche in relazione ad aspetti essenziali dell’ordinamento giuridico ed economico.
Dunque, in base all’assetto costituzionale dei rapporti tra fonti statali e regionali, spetta al legislatore regionale la scelta relativa alla configurazione dell’ordinamento professionale, comprensiva della eventuale istituzione della vice-dirigenza”.
 

 
Ci vuole un comparto apposito nella contrattazione collettiva
 
La  tematica della vice dirigenza si è sempre caratterizzata per una sostanziale confusione a livello nazionale, vista la quasi totale inapplicazione.
Per meglio chiarire l’istituto, di recente, è intervenuta la legge n.15 del 4 marzo 2009, secondo la quale non vi è più un obbligo rigido di attivare l’istituto della vice-dirigenza, sia pure attraverso lo strumento della contrattazione collettiva. In particolare, l’art. 8 (Norma interpretativa in materia di vicedirigenza) stabilisce che “l’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vice dirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta costituzione di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Questi elementi dimostrano quante incertezze vi siano sulla reale necessità di sviluppare le figure dei vice-dirigenti.
In Sicilia, anche se la burocrazia regionale appare più sensibile alle necessità dei Cittadini, nella concretezza quotidiana compie con difficoltà dei passi in avanti verso una gestione dei procedimenti amministrativi trasparenti e rapidi.
Immaginare l’aggiunta di un altro tassello all’interno dei meandri della elefantiaca struttura del personale regionale non sembra ragionevolmente condivisibile.
Parlando di numeri in una intervista al Quotidiano di Sicilia, del 20 Febbraio scorso, nella sezione dedicata ai Forum con i “Numeri Uno”, il dirigente generale del Dipartimento Funzione pubblica e personale all’assessorato Autonomie locali e Funzione pubblica, Giovanni Bologna dichiarava come “i dipendenti della Regione siciliana sono 13.850. Di questi 2000 sono dirigenti. A quella cifra vanno aggiunti 5.500 circa precari, per cui la Regione si ritrova a pagare circa 18.000 persone”.
Lo stesso Bologna, in merito alla vice-dirigenza, ribadiva che la questione fosse legata esclusivamente alla scelta politica di istituirla o meno, infatti dichiarava che “…Le sentenze dicono che noi abbiamo un rinvio dinamico ad una legge dello Stato, che stabilisce la nascita dei vice dirigenti. Poi, come operare in tal senso è un problema che viene demandato alla Regione.
Nella delibera che il Governo ha in relazione su questo tema è stato stabilito che prima l’assessorato competente dovrà occuparsi dei dirigenti e solo in seguito potrà risolvere il problema della nomina dei vice dirigenti”.

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