Il Decreto legislativo a cui fa riferimento la Circolare siciliana mira, nel dettaglio, alla razionalizzazione del lavoro pubblico, al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, all’implementazione dei livelli di produttività ed al riconoscimento di meriti e demeriti del personale e dei dirigenti pubblici. E ciò all’insegna della trasparenza, principio ispiratore della riforma, intesa come accessibilità totale a tutte le informazioni che ruotano intorno alla P.a.
L’applicazione della Riforma Brunetta al personale regionale è stata sancita da un parere reso dall’Ufficio legislativo e legale della Regione, in data 4.12.09, con il quale si ribadiva che la legge regionale, cioè la l.r. n.10/00, stabilisca un rinvio dinamico, quindi automatico, alla legge nazionale in materia.
È utile segnalare che la stessa circolare ricorda ai dipendenti regionali come la pubblicazione del Codice disciplinare sul sito dell’Amministrazione venga equiparata alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
(articolo introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009)
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 15 GIORNI
Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare
(articolo introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009)
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON PREAVVISO
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO
Art. 55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare
(articolo introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009)
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DA TRE GIORNI A TRE MESI
COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITÀ
SOSPENSIONE PER UN MASSIMO DI TRE MESI
La tabella presente nella pagina indica la maggiore severità introdotta nei confronti dei dipendenti pubblici. Nel dettaglio l’art. 55-bis. prevede come sanzione la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino ad un massimo di 15 giorni, nei casi di: dichiarazioni false o reticenti e rifiuto di collaborazione con l’autorità disciplinare su informazioni rilevanti per procedimenti disciplinari in corso. La sanzione potrà essere irrogata sia al lavoratore del comparto non dirigenziale che al dirigente.
L’art. 55-quater prevede il Licenziamento disciplinare con preavviso nei casi di: assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche se non continuativi, superiori a tre, in un biennio, e comunque per più di sette giorni nel corso dell’ultimo decennio ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; rifiuto ingiustificato del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; insufficiente rendimento, per un arco temporale non inferiore al biennio, dovuto a violazione di obblighi concernenti la propria prestazione.
Lo stesso articolo prevede il licenziamento disciplinare senza preavviso nei casi di: falsa attestazione della presenza in servizio o giustificazione dell’assenza mediante certificato medico falso o che attesta falsamente uno stato di malattia; falsità documentali o dichiarative ai fini dell’assunzione o della progressione di carriera; reiterazione, nell’ambito del lavoro, di condotte in qualsiasi modo lesive dell’onore e dignità altrui; condanna penale definitiva, che importi interdizione perpetua dai pubblici uffici o comunque l’estinzione del rapporto di lavoro.
L’art.55 sexies prevede: la sospensione dal servizio da tre giorni a tre mesi, nel caso in cui, a causa della condotta del dipendente in violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, l’Amministrazione sia condannata al risarcimento del danno; il collocamento in disponibilità per il lavoratore, che abbia cagionato un grave danno al funzionamento dell’ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza; la sospensione per un massimo di tre mesi nei confronti dei soggetti aventi qualifica dirigenziale, che abbiano omesso o ritardato l’esercizio dell’azione disciplinare, senza giustificato motivo; la sospensione per un massimo di tre mesi, per i soggetti non aventi qualifica dirigenziale, che abbiano omesso o ritardato senza giustificato motivo atti relativi a procedimenti disciplinari.