Ritardi nei pagamenti, ma le Pmi non cedono i crediti pro soluto - QdS

Ritardi nei pagamenti, ma le Pmi non cedono i crediti pro soluto

Antonio Borzi

Ritardi nei pagamenti, ma le Pmi non cedono i crediti pro soluto

giovedì 24 Giugno 2010

Un meccanismo previsto dal decreto “Milleproroghe” del 2009 che viene scarsamente utilizzato. Alla Pubblica amministrazione inadempiente può essere richiesta la certificazione

CATANIA – Un incontro per analizzare tutti gli strumenti in mano agli imprenditori per esigere i crediti dovuti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Questo e molto altro è stato al centro del dibattito che ha animato la sede del Confapi Sicilia. A spiegare ai presenti le normative vigenti e tutti gli strumenti a tutela dei diritti degli imprenditori il presidente di Confapi Sicilia Giuseppe Scuderi e l’avvocato Antonio Salvia.
Al centro del dibattito la cessione del credito pro soluto. Uno strumento che, come spiegato dallo stesso Salvia, “non è molto conosciuto nella classe imprenditoriale italiana che spesso è costretta a fronteggiare un ritardo dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione che fa mancare il credito fondamentale per proseguire l’attività imprenditoriale”.
I dati in questo senso parlano chiaramente. A fronte di una media europea che vede un ritardo statale di 68 giorni in Italia ammonta a ben 138 giorni. E le cifre sono importanti. Infatti secondo le ultime stime del 2009 lo stato italiano presenta un debito complessivo di circa 63 miliardi di euro. Una condizione che, associata alla difficoltà d’ottenere credito bancario a causa della crisi economica, mette alle strette gli imprenditori. Diventa dunque necessario cercare d’ottenere la liquidità nel minor tempo possibile senza incappare nelle beghe burocratiche che spesso fanno dilungare le procedure per anni.
In questo senso viene in aiuto alle aziende la cessione del credito pro soluto. Essa consiste nell’impegno di una società finanziaria esterna che si relazionerà con la parte debitrice per esigere il credito. All’imprenditore andrà subito una percentuale, che in media oscilla fra l’85 e il 95%, del credito da esigere. Una somma che verrà versata dalla finanziaria nelle casse del privato immediatamente.
Ma non solo il debito. Anche gli interessi maturati nel corso degli anni possono essere oggetto di cessione da parte del privato ad una società finanziaria. Una cifra che molte volte viene dimenticata da parte degli imprenditori e che può anche essere rilevante. In questi casi, se la procedura d’interesse e di credito sono affiancate, l’impresa può ottenere una cifra vicina se non maggiore rispetto al debito che vantava nei confronti dell’ente locale.

Gli strumenti normativi fondamentali per gli imprenditori

La cessione del credito e degli interessi trovano due normative fondamentali nel decreto “Milleproroghe del 2009 e in quello legislativo del 2002 che recepisce la direttiva comunitaria in materia di ritardo di pagamento delle transazioni commerciali.
Nel primo caso l’art 1 comma 16 ha esteso al 2010 il meccanismo per cui “su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le Regioni e gli enti locali, possono certificare entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediaria finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”. In questo modo dunque la Pubblica Amministrazione è costretta per legge a fornire entro un termine relativamente breve di 20 giorni la certificazione necessaria affinchè sia attivata la pratica con la finanziaria che dovrà esigere il credito.

Il decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231  invece affronta la questione del tasso d’interessi e assume una particolare valenza alla luce della bassa conoscenza fra gli imprenditori.  L’articolo 5 recita testualmente “Salvo diverso accordo tra le parti (in alcuni casi i contratti possono escludere l’esigibilità degli interessi ndr), il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno del calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali”.
Un decreto che fissa dunque i paletti fondamentali degli interessi che il privato può esigere dopo il pagamento del debito dovuto.
 

 
Verso la nuova direttiva europea più favorevole alle imprese
 
CATANIA – Sul QdS dell’11 maggio 2010 abbiamo affrontato l’argomento dei ritardi dei pagamenti. Il 30 aprile scorso il vicepresidente della Commissione Europea per l’industria e l’imprenditoria, Antonio Tajani ha affermato che: “L’Unione Europea si sta impegnando affinché si faccia in fretta una direttiva per ridurre al massimo i ritardi dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti delle piccole e medie imprese”. Dunque alla Direttiva 2000/35/CE pubblicata nella Guce del 8.8.2000 ne deve seguire un’altra prossimamente, le cui modifiche sostanziali proposte sono: a) la possibilità per gli Stati membri di escludere i ricorsi per interessi di importo inferiore a 5 Eur; b) in caso di ritardi di pagamento, i creditori hanno il diritto di ottenere un importo per i costi di recupero interno connessi all’importo pagato in ritardo; c) le amministrazioni pubbliche che saranno tenute, di norma, a pagare le fatture relative a transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi entro 30 giorni. Allo scadere di tale periodo il creditore ha diritto ad un risarcimento pari al 5% dell’importo dovuto, oltre agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero; d) sono rese più rigorose le regole sui contratti gravemente iniqui.

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