L’articolo 473 del Codice Penale, Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali, incrimina chi ha contraffatto o alterato un marchio nazionale od estero, ovvero ha fatto uso di tali marchi.
Si ha contraffazione quando il marchio copiato riproduce nei suoi elementi essenziali il marchio registrato in modo da creare confusione nel pubblico sulla provenienza del prodotto.
Presupposto della tutela penale del marchio è che lo stesso sia stato depositato, registrato e brevettato nelle forme di legge.
E l’articolo 474 dello stesso codice, Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi che sanziona, invece, chiunque introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita, mette in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati.
Deve ritenersi possibile che l’acquirente di merce contraffatta, consapevole della provenienza illecita, che l’acquisti al fine di procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto commetta, il reato di ricettazione.
Mentre nella ricettazione l’agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, nella seconda ipotesi si assiste ad una condotta colposa del soggetto che si concretizza nel mancato accertamento della provenienza della cosa, malgrado questa presenti obiettivi segni di sospetto circa la sua illecita provenienza.
Maria Chiara Ragusa
Luisa Amendola
collegio dei professionisti di Veroconsumo