Casella Pec per ogni registro di protocollo - QdS

Casella Pec per ogni registro di protocollo

Valeria Nicolosi

Casella Pec per ogni registro di protocollo

sabato 11 Settembre 2010

L’inadempienza configura l’inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di uso improprio di denaro pubblico. Obbligatorio pubblicare gli indirizzi di posta elettronica certificata anche nell’indice www.indicepa.gov.it

ROMA – Il 3 settembre il ministro Brunetta, riconfermando l’importanza dell’uso della Pec (Posta elettronica certificata) nelle Pa, ha emanato una circolare che sancisce per legge che anche le amministrazioni pubbliche possano adottare la Pec per ricevere le domande di partecipazione ai concorsi pubblici.
La firma digitale infatti, permette di identificare il candidato e di rendere valida la presentazione della domanda. Si evidenzia come il nuovo strumento tecnologico garantisca maggiori garanzia di qualità, tracciabilità e sicurezza rispetto alla gestione cartacea dei documenti caratterizzati, invece, da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, smarrimenti e generale inefficienza. In questo modo, a tutti i cittadini che hanno attivato la casella di posta elettronica sarà resa più semplice e efficace la presentazione delle domande. La Pec, infatti, si registra nell’ambito del progetto di de-materializzazione e si colloca come soluzione innovativa che consente il raggiungimento dell’obiettivo: risparmio- semplificazione perché permette di dialogare con la Pa direttamente via e-mail senza dover più produrre copie di documentazione cartacea ma soprattutto senza dover più affrontare le lunghe code agli sportelli e nel caso siciliano, la spesso criticata arroganza  dei dipendenti pubblici. La digitalizzazione dei flussi documentali apporta, finalmente, straordinari benefici in termini di velocità operativa, fruibilità dei dati e  condivisione delle informazioni tali da snellire e ottimizzare le burocrazie amministrative. A favorire questa tendenza, come abbiamo detto precedentemente, è anche il progetto E-goverment 2012 che mira alla digitalizzazione dell’intera Pa.
Il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, rende obbligatoria l’istituzione di almeno una casella Pec per ogni registro di protocollo e sancisce che (secondo quanto riportato nella circolare n. 1 del Dipartimento per la digitalizzazione e la pubblica amministrazione riferita all’art. 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165) l’inadempienza a quanto disposto configura l’inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di uso improprio di denaro pubblico pertanto suscettibile di sanzioni perché il mancato assolvimento degli obblighi relativi alla Pec influisce negativamente ai fini della valutazione della performance individuale e organizzativa . E’ con l’approvazione a febbraio 2010 del Codice dell’Amministrazione digitale, colonna portante della Riforma Brunetta che il ministro si è impegnato a regolamentare l’utilizzo della Pec per gli uffici pubblici. Il codice sancisce che tutte le pubbliche amministrazioni devono utilizzare la Posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica. Inoltre, dopo aver  istituito la casella le Pa devono darne di seguito comunicazione al DigitPA e pubblicarlo nella pagina iniziale del proprio sito internet istituzionale. Il DigitPA, dal canto suo, si occuperà poi di renderli disponibili sull’archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it. È, infine, previsto l’obbligo per le PA di pubblicare gli indirizzi Pec nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) e di aggiornare tali indirizzi e le informazioni relative.
 


Tutti i riferimenti normativi in materia di Posta elettronica certificata
 
Decreto del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 –  art. 11 (gli indirizzi PEC devono essere comunicati al CNIPA, oggi DigitPA, che li gestisce attraverso l’indice delle amministrazioni pubbliche).
Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le tecnologie del 18 novembre 2005, (la Pec è considerata strumento di comunicazione irrinunciabile e prioritario, anche nei confronti dei propri dipendenti).
Codice dell’Amministrazione digitale (approvato a febbraio 2010 e riferito al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) (CDA) – art. 6 (tutte le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di dotarsi di PEC) – art. 47 comma 3 e art. 48 (ogni pubblica amministrazione deve istituire una casella PEC per ciascuno registro di protocollo entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore e i documenti devono essere trasmessi tra le pubbliche amministrazione tramite PEC)-  art. 54 comma 2-ter (obbligo per tutti di pubblicare l’indirizzo pec sulla home page del sito istituzionale).
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – art. 16 comma 8 (dare comunicazione al DigitPA di ciascun indirizzo Pec istituito), art. 16bis comma 6 (che stabilisce l’obbligo per le imprese di indicare il proprio indirizzo Pec nella domanda di iscrizione al registro delle imprese e l’obbligo per le amministrazioni di comunicare con i propri dipendenti solo tramite Pec), comma 7 (tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi devono essere muniti di Pec)
Circolare n.1/2010/DDI (la mancata disponibilità di almeno una casella Pec per ogni registro di protocollo e la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione configurano l’inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di uso improprio di denaro pubblico)
Circolare n. 2/2010/DDI (il mancato assolvimento degli adempimenti relativi alla pec influisce sulle performance e può essere sanzionato in quanto l’inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di uso improprio di denaro pubblico).

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