Direttori del personale, no ex sindacalisti - QdS

Direttori del personale, no ex sindacalisti

Valeria Nicolosi

Direttori del personale, no ex sindacalisti

giovedì 16 Settembre 2010

Il dirigente Pa deve dichiarare di non aver avuto incarichi dirigenziali presso i sindacati da almeno due anni. Il divieto per incarichi conferiti dopo il 15 novembre scorso, dall’entrata in vigore del Dlgs 150/2009

ROMA – È del 6 agosto la circolare n.11/2010 diffusa dalla Funzione Pubblica (la circolare si riferisce all’art. 53, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 che è una disposizione aggiunta al testo dell’articolo contenuto nel d.lgs. n..150 del 2009 indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni). Il testo introduce: “limitazioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali sulle strutture che gestiscono il personale, limitazioni dovute alla titolarità attuale o passata di cariche in organizzazioni sindacali o partiti politici e all’aver avuto rapporti di collaborazione con tali organizzazioni”.
La norma, che anche la Regione Sicilia deve seguire come principio, ha come ratio quella di evitare il rischio del possibile “conflitto d’interesse”. Diventa prioritario far in modo che l’attività del dirigente non sia influenzata dai rapporti attuali o pregressi con sindacati o partiti e che la scelta del personale sia influenzata da dinamiche relazionali precedenti. Il principio non si riferisce a tutti gli uffici pubblici, ma solo a quelli che si occupano esclusivamente della gestione del personale. A tal proposito si esplicita:
“La nuova disciplina riguarda soltanto le strutture che hanno competenza specifica in materia di gestione del personale e si forniscono indirizzi alle amministrazioni per individuare quei particolari rapporti che possono realizzare la condizione ostativa al conseguimento dell’incarico di responsabile di struttura deputata alla gestione del personale”.
Nell’ambito della Riforma Brunetta la circolare si pone come ulteriore tassello da porre alla base del cambiamento: “E’ una questione di buon senso – ha dichiarato il ministro alla stampa nazionale – che completa la mia riforma – e precisa  – il futuro dirigente può essere iscritto a un partito o a un sindacato, ma non deve aver ricoperto negli ultimi due anni un qualche incarico perché non sorga il cattivo pensiero che si strumentalizzi una delle due cariche per ottenere dei vantaggi nell’altra”.
Di conseguenza, affinché non si crei una situazione di “incompatibilità” il dirigente deve dichiarare di non aver avuto incarichi dirigenziali presso i sindacati da almeno due anni. Il divieto riguarda incarichi conferiti dopo il 15 novembre scorso, data di entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009.
Chi accetta l’incarico dirigenziale senza comunicare la possibile incompatibilità, rischia di andare incontro a sanzioni penali per false attestazioni. Nella nota, inoltre – si chiarisce – previa possibili contestazioni, che: “non rientrano nei suddetti ruoli i capi dipartimento (tranne i capi dipartimento degli affari generali del personale), i segretari generali, i dirigenti scolastici o coloro che hanno incarichi di funzioni all’interno di un ufficio”. A questi uffici infatti, fanno capo tutte le competenze generali di gestione e non solo una, quindi “Sarà cura di ciascun responsabile – si legge – evitare la ricorrenza di situazioni di conflitto d’interesse richiamando il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con d.m. 28 novembre 2000”.
Insomma, per la Sicilia contaminata dai rapporti “clienterali”, dalle cosiddette “raccomandazioni” che sembrano essere diventate prassi consuetudinaria e che costringono i giovani meritovoli e volenterosi ad emigrare verso una società migliore alla ricerca di un posto di lavoro dove poter accedere per merito, per competenza e per volontà, speriamo che questa circolare possa rappresentare, finalmente, almeno in parte un’importante passo verso la tanto desiderata meta “meritocrazia”.
 

 
Chi accetta l’incarico tacendo ex attività sindacali rischia sanzioni penali per false attestazioni
 
Ecco l’elenco di tutte le sanzioni disciplinari previste dal D.lgs. 150/2009.
Strumenti di contrasto all’assenteismo:
A) Sono previsti vari tipi di sanzioni per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici:
-per il dipendente, licenziamento disciplinare e obbligo del risarcimento del danno;
– specifica fattispecie di reato per il dipendente stesso e per gli eventuali “complici”, compreso il medico;
-per il medico, inoltre, radiazione dall’albo professionale e, se dipendente o convenzionato con il Ssn, licenziamento o decadenza dalla convenzione.
B) Sono confermate le misure relative al controllo delle assenze:
-obbligo di certificazione da parte di un medico del SSN;
-invio telematico della certificazione dal medico all’INPS;
-controlli a domicilio anche per un solo giorno di assenza.
 
Ulteriori infrazioni che comportano il licenziamento:
-protrazione o ripetizione di assenze ingiustificate;
-ingiustificato rifiuto di trasferimento;
-falsità documentali o dichiarative per l’assunzione o per la progressione in carriera;
-reiterazione di condotte aggressive, moleste o offensive;
-condanna per reati contro la p.a. o per altri reati gravi;
-prolungato insufficiente rendimento.
Ipotesi di responsabilità nei confronti dell’amministrazione:
-il dipendente è assoggettato a sanzione disciplinare se determina la condanna della p.a. al risarcimento del danno;
-il dipendente è collocato in disponibilità se cagiona grave danno all’ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;
-il dirigente o il funzionario che determina per colpa la decadenza dell’azione disciplinare è assoggettato a sanzione disciplinare.
Limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare:
-in relazione all’esercizio dell’azione disciplinare, la responsabilità civile del dirigente è limitata ai casi di dolo o colpa grave.
 

 
Incarico sindacale incompatibile: il principio vale per tutte le Pa
 
Specificando quali sono i soggetti interessati la Funzione Pubblica sottolinea che non si tratta solo delle amministrazioni statali ma anche di quelle non statali, la circolare infatti specifica: “Tenuto conto del fatto che la norma persegue i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento, per le altre amministrazioni la norma vale comunque come principio. Le amministrazioni non statali, quindi, devono adeguare il proprio ordinamento al principio enunciato nella disposizione operando secondo quanto previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, per gli enti locali, dall’art. 111 del d.lgs. n. 267 del 2000”.
Soggetti ad incompatibilità sono anche i dirigenti che acquisiscono l’incarico tramite atto formale da società esterne o mediante delega: “Stante l’ampia dizione utilizzata nella disposizione e la finalità perseguita, la norma si applica inoltre a tutte le ipotesi in cui sia conferito con atto formale un incarico sulle strutture deputate alla gestione del personale. Sono comprese nel campo di applicazione anche le strutture prive di rilevanza esterna e, quindi, la disposizione riguarda pure l’attribuzione di posizioni organizzative e di competenza mediante delega”. 
Infine, richiamando le norme sulla trasparenza  (art. 19, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d. lgs. N. 150 del 2009) si rimanda alle amministrazioni stesse l’individuazione delle strutture per le quali sussiste il regime di limitazione, quelle quindi che si occupano di reclutamento, trattamento, gestione e sviluppo del personale e relazioni sindacali e tramite la pubblicazione delle posizioni da ricercare si cerca di evitare a priori la possibile candidatura di coloro i quali sono suscettibili di attribuzione d’incompatibilità. “Le nuove norme sul conferimento degli incarichi ai dirigenti, in osservanza ad un principio di trasparenza, prevedono che il conferimento dell’incarico sia preceduto dalla pubblicizzazione dei posti vacanti e dalla valutazione delle disponibilità dei  candidati. L’individuazione a priori e in generale delle posizioni la cui copertura richiede la sussistenza di particolari requisiti contribuisce ad evitare che soggetti che non rispondono alle condizioni di legge possano manifestare all’amministrazione la propria disponibilità verso posti per i quali vige la preclusione”.

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