Tasse a rate: l’ultima parola spetta alle commissioni tributarie - QdS

Tasse a rate: l’ultima parola spetta alle commissioni tributarie

Eloisa Bucolo

Tasse a rate: l’ultima parola spetta alle commissioni tributarie

mercoledì 27 Ottobre 2010

Per i debiti fino a 10.000 euro è possibile presentare istanza motivata

CATANIA – Sono sempre di più gli italiani che preferiscono pagare le tasse a rate. Dal 2008 a oggi sono stati concessi circa 882mila dilazioni di pagamento per un importo complessivo che supera i 12,4 miliardi di euro e oltre il 30% delle agevolazioni riguarda proprio il Mezzogiorno.
A valutare l’accoglimento dell’istanza di rateazione sono le agenzie delle riscossioni, operanti mediante il gruppo Equitalia su tutto il territorio italiano, esclusa la Sicilia dove la gestione è affidata a Serit.
I moduli per richiedere la rateazione sono diversificati in base alla tipologia del soggetto richiedente e in relazione alle somme iscritte a ruolo. Per i debiti fino a € 10 mila è possibile presentare istanza motivata, con le ragioni della temporanea difficoltà e la copia della cartella, presso gli sportelli dell’agenzia della riscossione o inviando una raccomandata con avviso di ricezione. L’agente avrà 90 gg. dalla data di presentazione per compiere i suoi accertamenti, dopodicchè dovrà motivare e comunicare la conclusione dell’istruttoria mediante l’accettazione o il rigetto della richiesta.
Il cittadino che ottiene la rateazione del proprio debito riceve a casa il piano di ammortamento con gli importi e le scadenze dei pagamenti. L’importo della rata è maggiorato degli interessi di mora, maturati giornalmente dalla data di notifica e non può essere inferiore a € 100. Dallo scorso 1 ottobre il tasso d’interesse su base annua è stato ridotto da 6,8358% a 5,7567%. Il debito, inoltre, può essere ripartito fino a 72 rate mensili (6 anni) che si riducono a 36 per importi inferiori a € 5mila.
La dilazione del pagamento delle cartelle esattoriali – ha affermato di recente la Corte di Cassazione- è "destinata a venire incontro alle necessità del debitore che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà”. La sentenza dello scorso 7 ottobre n. 20778 è stata emessa in una causa tra Equitalia ed un contribuente, che si era visto rifiutare l’istanza di rateazione del carico tributario portato da alcune cartelle di pagamento. La Cassazione ha ammesso il ricorso ed ha chiarito che “l’impugnazione per diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Provinciali e Regionali”.
Una sicurezza per i contribuenti sapere che l’ultima parola sulla richiesta di rateizzazione non spetterà all’agenzia di riscossione, ma ai giudici delle Commissioni tributarie, “piu’ vicine alle ragioni del contribuente, in quanto decidono in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse”.

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