L’Agenzia delle entrate velocizza i rimborsi dovuti ai contribuenti - QdS

L’Agenzia delle entrate velocizza i rimborsi dovuti ai contribuenti

Pierangelo Bonanno

L’Agenzia delle entrate velocizza i rimborsi dovuti ai contribuenti

sabato 30 Ottobre 2010

La circolare n. 49/10 ribadisce gli obblighi per l’amministrazione

CATANIA – Con una recente Circolare la Direzione centrale affari legali e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha tracciato un percorso virtuoso a cui gli uffici sul territorio dovranno attenersi.
La Circolare n. 49/e, del 1° Ottobre 2010, ribadisce, non solo nella forma, ma, soprattutto, nella sostanza l’obbligo per l’amministrazione  finanziaria ad effettuare con tempestività  i rimborsi che, in base a pronunce giurisdizionali, spettano ai contribuenti.
Il decreto legislativo n. 546/92 all’art.68 comma 2 prevede, in merito alle controversie relative ad atti impositivi, di liquidazione, di irrogazione sanzioni e di riscossione, che nell’ipotesi in cui il ricorso viene accolto “il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Al riguardo, la Circolare n. 49/e ha precisato che non occorre attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente, ovvero una  richiesta o sollecitazione da parte del contribuente stesso, bensì le  strutture addette alla gestione del contenzioso dovranno restituire le somme versate in eccedenza subito dopo la comunicazione del dispositivo della sentenza.
In merito, invece, all’ipotesi prevista dall’art.  69 del d.lgs. n. 546/ 1992, che regolamenta le controversie concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi pagati spontaneamente (per le quali il decreto legislativo obbliga l’Amministrazione ad effettuare il rimborso soltanto in esecuzione di sentenze passate in giudicato) la Circolare ha specificato che “qualora la Direzione provinciale o regionale abbia riconosciuto, in pendenza di causa la spettanza del rimborso, deve di conseguenza provvedervi sollecitamente, con conseguente abbandono del contenzioso in ogni stato e grado del giudizio, anche in assenza di sentenza”.
La Circolare n.49/e obbliga, pertanto, le Direzioni regionali a verificare con puntualità, che le istruzioni fornite a favore dei Contribuenti vengano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

dr. Pierangelo Bonanno
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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