Assicurazione Rc auto: ecco come funziona il bonus-malus - QdS

Assicurazione Rc auto: ecco come funziona il bonus-malus

Sebastiano Attardi

Assicurazione Rc auto: ecco come funziona il bonus-malus

sabato 04 Dicembre 2010

Variazioni peggiorative solo se si ha responsabilità per il sinistro

CATANIA – Il “Bonus-Malus” è il principale sistema di tariffa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori.
Il premio assicurativo, infatti, varia nel tempo – mediante l’attribuzione di un punteggio iniziale (classe di merito) –  e ciò in funzione della condotta di guida dell’automobilista-proprietario: ad un punteggio basso (1) corrisponde una buona condotta di guida ( non aver provocato incidenti stradali), ad un punteggio  più alto, corrisponde una pessima condotta di guida (l’aver provocato degli incidenti). Nel primo caso si paga il minimo del premio d’assicurazione, mentre nel secondo caso il premio aumenta .
Ogni compagnia di assicurazione, annualmente, impiega, automaticamente, la clausola Bonus/Malus, come variabile tariffaria, e ciò a seconda che l’assicurato abbia o non abbia provocato degli incidenti stradali. La classe di merito assegnata all’assicurato, inizialmente, ha un punteggio compreso tra 1 e 18. La classe d’ingresso (tariffa base) per chi si assicura per la prima volta è la 14esima. Da ciò consegue che se nel corso dell’anno non si provocano incidenti stradali, si scende di una classe (13 esima classe), ottenendo un “bonus” sul premio. Se, nello stesso anno, invece, si provoca un incidente, si sale di due classi (16esima classe) e si subisce un rincaro (“malus”) del premio.
In generale, alla prima classe corrisponde un premio dimezzato rispetto alla tariffa base (14esima). A partire dal 3 Aprile 2007 (decreto Bersani Bis) ed in base all’art. 134 comma 4- del codice delle assicurazione private, le compagnie non possono  applicare le variazioni delle classi di merito senza prima aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente. In sostanza, l’impresa di assicurazione può variare la classe di merito, e quindi aumentare il costo della la polizza, solo se l’assicurato è il responsabile principale del sinistro. Infatti, quando  non è possibile accertare la sua responsabilità “principale” e, quindi, nei casi di concorso di colpa o corresponsabilità paritetica  dei conducenti o nei casi di responsabilità in concorso “ minore”, non va applicato il malus e, quindi, l’aumento della polizza. Infine, le variazioni peggiorative (“ malus” e relativo aumento ), apportate alla classe di merito, devono essere comunicate tempestivamente al contraente. (art. 5, legge 40 del 2007).
 
Nel caso in cui il contratto di Assicurazione RC Auto è sospeso o non viene rinnovato per mancato utilizzo del veicolo,  l’ultimo attestato di rischio conseguito, e quindi la classe di merito maturata, conserva validità per cinque anni (art. 5, legge 40 del 2007.)
Infine, il contraente ha il diritto di conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo con altro, oppure in caso di acquisto di altra nuova autovettura.

avv. Sebastiano Attardi
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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