Dal 1° gennaio obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi da stress del personale - QdS

Dal 1° gennaio obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi da stress del personale

Monica Cicci

Dal 1° gennaio obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi da stress del personale

martedì 07 Dicembre 2010

Importanti indicazioni formulate dal ministero del Lavoro per la tutela psicofisica dei lavoratori dipendenti. Prevista una valutazione preliminare e una più approfondita in relazione ai risultati ottenuti

CATANIA – A seguito della riunione del 17 novembre u.s., il ministero del Lavoro ha diffuso le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente in materia di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato “finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza".
L’emanazione delle indicazioni della Commissione Consultiva contribuisce a introdurre due elementi di certezza in materia:
1) Il 31/12/2010 rappresenta una “data certa”. Dopo tre proroghe in due anni e mezzo non vi saranno ulteriori rinvii all’obbligo di includere nella valutazione dei rischi anche quelli derivanti da stress lavoro correlato.
2) le Aziende che hanno già provveduto a effettuare la valutazione di detti rischi nel periodo intercorrente tra l’emanazione del decreto 81 e il momento attuale non dovranno ripeterla. Rimane comunque l’obbligo, che riguarda qualsiasi fattore di rischio, di aggiornare la valutazione stessa in caso di rilevanti mutamenti.
Nella scelta delle strategie da adottare per ottemperare all’obbligo, occorre tener conto del fatto che le “indicazioni”(non si tratta infatti di Linee guida, come taluni affermano) contenute nel documento indicano un percorso metodologico che “rappresenta il livello minimo di attuazione” per i datori di lavoro  pubblici e privati.
Esso prevede una Valutazione preliminare, da effettuarsi sempre e una Valutazione più approfondita, da effettuarsi in relazione ai risultati ottenuti nella valutazione preliminare. È tassativo che ogni datore di lavoro garantisca i livelli minimi di intervento.
Sarebbe però auspicabile adottare metodologie e criteri che consentano di assicurare, anche in questa materia,  livelli più elevati di tutela.
Queste considerazioni, valide per ogni fattore di rischio, risultano ancor più appropriate nel caso di dello stress lavoro correlato. Una valutazione che prenda in considerazione solo i cosiddetti  “dati oggettivi” è, a nostro avviso, insufficiente. Lo stesso Accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004 mostrava l’importanza di tener conto della percezione soggettiva indicando tra le cause di stress il fatto che “il lavoratore non si senta in grado di corrispondere alle richieste lavorative” e ribadendo che una  corretta identificazione  dei fattori di rischio” viene fatta “ con riferimento a tutte le lavoratrici  e a tutti i lavoratori”. Da ciò discende che la valutazione nei gruppi omogenei può essere resa più efficace  rilevando anche le percezioni soggettive.
 


L’approfondimento. Alla ricerca delle criticità del clima aziendale
 
La valutazione dello stress può trasformarsi in un’occasione di verifica delle  condizioni di agio o disagio organizzativo, di esame del clima aziendale e di individuazione delle eventuali criticità. I dati oggettivi da considerare nella valutazione dello stress (turn over, assenze, atteggiamenti disfunzionali) sono segnali interessanti anche dal punto di vista delle relazioni interne e del clima organizzativo. Le modalità di organizzazione del lavoro, che tanto incidono sulla presenza o assenza di stress, possono essere osservate con l’obiettivo di individuare gli eventuali spazi di miglioramento. Di conseguenza, il percorso di bonifica dei rischi stress lavoro correlati può coincidere con l’individuazione di correttivi alle condizioni organizzative disfunzionali. Un obbligo a tutela dei lavoratori si trasforma così in  un investimento d’impresa: condizioni di agio infatti permettono non solo la riduzione dello stress, ma favoriscono anche atteggiamenti cooperativi utili alla competitività.

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