Il commissario dello Stato blocca le stabilizzazioni incostituzionali - QdS

Il commissario dello Stato blocca le stabilizzazioni incostituzionali

Il commissario dello Stato blocca le stabilizzazioni incostituzionali

mercoledì 22 Dicembre 2010

Lungo elenco di articoli in contrasto con la Costituzione impugnati dinnanzi alla Consulta. Il concorso pubblico è necessario e manca la copertura finanziaria

PALERMO – Lungo è l’elenco degli articoli del disegno di legge sulle stabilizzazioni approvato dall’Ars il 14 dicembre 2010, impugnati dal commissario dello Stato dinnanzi alla Corte costituzionale. In particolare si tratta dei seguenti articoli:
– art. 1, comma 4 primo periodo; art. 6 commi 2, 4 e 7; art. 11 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
– art. 10, commi 1 e 2 per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81, comma 4 della Costituzione;
– art. 13, commi 2 ultimo periodo e 4 per violazione dell’articolo 81, comma 4 della Costituzione;
– art. 15 per violazione art. 81, comma 4 e 97 della Costituzione;
– art. 2, comma 1, secondo periodo per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Molte sono le sentenze della stessa Corte costituzionale, citate nell’impugnativa, per motivare il ricorso. Riportiamo qui di seguito alcuni estratti: “Il concorso è necessario anche in caso di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (sentenza n. 1 del 1999) e di trasformazione di rapporti non di ruolo in rapporti di ruolo (sentenza n. 205 del 2004). Sotto quest’ultimo profilo codesta Corte, con ormai consolidata giurisprudenza, ha precisato i limiti entro i quali si può consentire al legislatore di disporre procedure di stabilizzazioni di personale precario che derogano al principio del concorso (ex plurimis sentenze n. 81 e n. 363 del 2006).
 
Sono infatti ritenute legittime le deroghe al pubblico concorso solo “in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale reclutato è chiamato a svolgere e dalla specifica professionalità maturata da quest’ultimo che facciano ritenere che la deroga alla procedura selettiva aperta sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione, non essendo sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione pubblica, né la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione” (sentenza n. 81/2006).
Ed ancora: “Del pari in contrasto con gli articoli 3, 51, 97 oltrechè dell’art.81, 4° comma della Costituzione si pongono le disposizioni contenute nell’art.10.(…) La disposizione quindi sostanzialmente consente la proroga indiscriminata e generalizzata sino al 2023 di tutti i rapporti di lavoro precario, in evidente violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione per le argomentazioni già svolte nel corpo del presente atto di gravame, senza peraltro prevedere, in contrasto con l’art.81, 4 comma della Costituzione, in alcun modo la copertura dei rilevanti oneri finanziari a carico degli esercizi futuri, indicando le necessarie risorse con cui farvi fronte”.

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