Aerei: illegittimo modificare orari di partenza senza comunicarlo - QdS

Aerei: illegittimo modificare orari di partenza senza comunicarlo

Vincenzo Ragazzi

Aerei: illegittimo modificare orari di partenza senza comunicarlo

sabato 29 Gennaio 2011

Sentenza del Giudice di pace di Catania: vettore deve risarcire il passeggero

Una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Catania ha riconosciuto, con una pregevole motivazione dal punto di vista logico-giuridico, il risarcimento in ipotesi di disservizi aerei.
In particolare il Giudice ha censurato il comportamento del vettore che aveva modificato l’orario di partenza del volo senza comunicarlo al passeggero.
Infatti tale condotta è illegittima, poiché l’orario di partenza di un volo costituisce uno degli elementi essenziali del contratto di trasporto aereo, e, nel caso di sua modifica, il contraente–passeggero deve esserne notiziato in maniera certa.
Pertanto l’attento Giudice ha riconosciuto al passeggero un risarcimento commisurato alla compensazione pecuniaria prevista in caso di ritardo o cancellazione del volo (ai sensi del Regolamento Europeo CE n.261 del 2004), che, ricordiamo per chi ci legge, ammonta ad € 250,00 se la tratta da percorrere non supera i 1.500 Km, ad € 400,00 se l’itinerario di volo è ricompreso tra i 1.500 Km ed i 3.500 Km, e ad € 600,00 per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori della Unione Europea; fermo restando il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori eventuali danni e costi patiti dal passeggero.
Di recente la richiamata normativa è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia Europea.
I giudici, con l’autorevole intervento del 19.11.2009, hanno ancora una volta  dimostrato particolare attenzione alla figura del passeggero, inteso quale contraente debole, affermando il pieno e legittimo diritto di ogni utente ad ottenere una compensazione pecuniaria in ipotesi di ritardata partenza del volo, qualora la stessa venga posticipata in maniera sensibile.
Segnalate a Veroconsumo (inviando una email a… ) eventuali disservizi subiti, affinchè possa aiutarvi ad ottenere il risarcimento dovuto per i danni patiti.

Avv. Vincenzo Ragazzi
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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