Consulta: più conflitti Stato-Regioni - QdS

Consulta: più conflitti Stato-Regioni

Lucia Russo

Consulta: più conflitti Stato-Regioni

sabato 12 Febbraio 2011

Evidenziato dal presidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo nella relazione sull’attività dell’anno 2010. 25 i dispositivi di “cessazione della materia del contendere” di cui 6 hanno interessato la Sicilia

Sono in aumento i conflitti fra Stato e Regioni dinnanzi la Corte Costituzionale. Lo ha affermato lo stesso presidente della Corte, Ugo De Siervo, nell’annuale conferenza stampa nella quale ha puntato l’indice contro la diffusione di norme parziali e provvisorie.
De Siervo spiega che il forte accrescimento della conflittualità fra Stato e Regioni si manifesta principalmente nell’aumento dei ricorsi in via principale.
Questa conflittualità investe molte disposizioni di leggi statali o regionali appena entrate in vigore e quindi non ancora verificate nella loro applicazione e in quest’ambito la Corte può valutare le norme impugnate solo sul piano del riparto di competenza fra Stato e Regioni. Ma poi la maggiore difficoltà di questi giudizi deriva dal fatto che il legislatore ordinario non ha finora sviluppato in modo coerente e sistematico la riforma costituzionale del 2001 (mancano le norme di trasferimento degli uffici e dei mezzi finanziari, così come moltissime leggi-cornice e normative di principio) di modo che la Corte si trova spesso a dover giudicare utilizzando parametri di giudizio alquanto sommari.
La Consulta, dunque si trasforma da “giudice dei diritti” a “giudice dei conflitti”.
Purtroppo questo fenomeno – afferma De Siervo – dopo una fase di temporanea attenuazione nel 2007/8, ha ripreso ed anzi si è ulteriormente sviluppato: basti dire che nel 2010 per la prima volta vi sono state più sentenze originate da ricorsi in via principale che per giudizi in via incidentale (99 contro 98)”. “Né il futuro prossimo lascia sperar meglio – afferma De Siervo – , a giudicare dal fatto che in questo stesso anno sono pervenuti ben 123 nuovi ricorsi in via principale (circa 2/3 proposti dal Governo e gli altri da Regioni e Province autonome)”.
“è da segnalare – è scritto nella relazione – che sul versante delle leggi regionali impugnate sembra emergere in via di prassi una nuova forma di “contrattazione” fra Stato e Regioni, che porta a modifiche “unilaterali” delle disposizioni regionali impugnate e successivamente alla rinunzia del ricorso da parte del Governo (il fenomeno lo si può dedurre dal significativo aumento del numero delle “estinzioni dei processi” e delle “cessazioni della materia del contendere”)”. Nell’anno 2010, precisamente si sono avute 25 pronunce concernenti dispositivi di cessazione della materia del contendere e in ben 6 casi riguardanti l’impugnazione da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana di delibere legislative dell’Assemblea regionale, la cessazione della materia del contendere è stata di chiarata a seguito dell’intervenuta promulgazione parziale della legge regionale con omissione delle disposizioni oggetto di censura (ordinanze numeri 74, 155, 161, 175, 183 ,212). Insomma una prassi che pare dimostrare che i deputati deliberano una legge sia pur zoppa, intanto ci provano, poi solo se il commissario la impugna, entro 5 giorni, allora tagliano le norme impugnate.
Il presidente De Siervo ha affermato: “Le Regioni, nell’esercizio delle loro funzioni legislative non possono certo disattendere i principi costituzionali sull’assetto della pubblica amministrazione, ad esempio in relazione alle modalità di assunzione del loro personale o di configurazione della loro stessa dirigenza”.
In materia di conflitto di attribuzione Stato – Regione, il 2010 ha registrato, è scritto nella relazione, un lieve incremento delle decisioni per un totale di tredici pronunce, di cui, in particolare, con la sentenza n. 369 si è pronunciata sia su tre ricorsi sollevati dalla Regione  siciliana contro lo Stato che su uno sollevato dal Governo nazionale contro la stessa Regione. In quel caso sono stati dichiarati inammissibili i tre ricorsi  proposti dalla Regione siciliana in quanto “aventi ad oggetto atti ministeriali meramente confermativi”.
In merito a sentenze che hanno dichiarato incostituzionali leggi regionali, c’è la n. 143. Essa ha dichiarato incostituzionale la l.r. 29 del 1951 nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti in quanto in contrasto con i principi di imparzialità ed efficienza tutelati dall’art. 97 della Costituzione.
Altre sentenze rilevanti che hanno interessato la Regione siciliana sono: la n. 67 sull’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa approvata il 25/11/2008 in materia di esercizio di cava e piano regionale dei materiali lapidei.

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