L’amministratore di sostegno, figura a tutela dei più deboli - QdS

L’amministratore di sostegno, figura a tutela dei più deboli

Francesca Pecorino

L’amministratore di sostegno, figura a tutela dei più deboli

venerdì 25 Febbraio 2011

Protezione per i soggetti impossibilitati a provvedere ai propri interessi

CATANIA – Da diverso tempo, è mutato l’approccio alle malattie mentali da parte della scienza medico-psichiatrica ed è aumentata la durata della vita media. Pertanto, si profilano situazioni che richiedono maggiore attenzione per la tutela degli interessi dei nostri nonni e di tutti i soggetti “più deboli”.
La l. n. 6/2004 ha introdotto un nuovo istituto: l’amministrazione di sostegno, che non si sostituisce ma si affianca alle vecchie figure della tutela e della curatela, rendendole residuali e, dunque, applicabili quali extrema ratio.
L’amministrazione di sostegno è volta alla protezione di quei soggetti che, “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
Questo vuol dire che ad istituti particolarmente restrittivi della capacità di agire quali quelli sopra menzionati, si affianca un nuovo strumento giuridico volto a gestire le situazioni di infermità psichica o fisica senza escludere definitivamente la possibilità che il soggetto possa gestire autonomamente i propri interessi personali e patrimoniali. Ciò può accadere in presenza di disagi psichici o fisici anche non gravi e transitori, in relazione ai quali, il Giudice tutelare può disporre forme diverse e graduate di assistenza.
La grande novità rispetto al passato consiste nella possibilità che il soggetto beneficiario possa compiere da solo quegli atti per i quali il decreto di nomina non ha prescritto la rappresentanza esclusiva o l’assistenza da parte dell’amministratore di sostegno designato.
Le persone legittimate a presentare il ricorso al Giudice tutelare sono: il coniuge, il convivente stabile, il beneficiario, i familiari entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il Pubblico Ministero, il tutore o il curatore.
Questi soggetti hanno un potere in merito, mentre un vero e proprio dovere di agire per la nomina dell’amministratore grava sui responsabili dei servizi sanitari e sociali nei casi in cui sono direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza del soggetto.
Il ricorso può essere presentato anche autonomamente  ma è sempre preferibile farsi assistere da un legale. I soggetti designati potranno essere gli stessi legittimati a presentare il ricorso di nomina, eccetto i servizi sanitari e sociali pubblici e privati. La durata, infine, sarà commisurata alle esigenze del caso concreto.

Avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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