Violenza negli stadi e “Daspo”, una misura di prevenzione atipica - QdS

Violenza negli stadi e “Daspo”, una misura di prevenzione atipica

Maria Chiara Ragusa

Violenza negli stadi e “Daspo”, una misura di prevenzione atipica

mercoledì 02 Marzo 2011

Consiste nel divieto di accedere alle manifestazioni sportive

CATANIA – Il Daspo, acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) è una  misura di prevenzione atipica caratterizzata dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica con riferimento ai luoghi dove si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse.
Questa misura è stata introdotta con la legge 13 dicembre 1989 n° 401, al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi in occasione delle partite di calcio.
Il Daspo vieta al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.
Il provvedimento viene emesso dal questore e la sua durata può andare da uno a cinque anni, in base alle modifiche del c.d. Decreto Amato varato nel febbraio 2007 dopo gli scontri di Catania che hanno causato la morte dell’Ispettore di Polizia Filippo Raciti. Può essere accompagnato dall’obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza temporale della manifestazione vietata. Esso viene sempre notificato all’interessato ma, nel caso in cui ad esso si affianchi l’obbligo di comparizione, esso è comunicato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.
 Il Procuratore della Repubblica, entro 48 ore dalla sua notifica all’interessato, ne chiede la convalida al G.i.p. presso il medesimo Tribunale, che deve provvedere entro le successive 48 ore, a pena di perdita di efficacia. Tuttavia, il Questore può autorizzare l’interessato, in caso di gravi e documentate esigenze, a comunicare per iscritto il luogo in cui questi sia reperibile durante le manifestazioni sportive.
Il fatto che il Daspo possa essere emesso sulla base di una semplice denuncia e non necessariamente dopo una condanna penale ha comportato molte proteste di inconstituzionalità, soprattutto da parte degli ultras.
In realtà, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 512 del 2002, inquadra la misura del Daspo tra quelle di prevenzione, che possono essere quindi inflitte anche in attesa del processo ed essere poi revocate in caso di assoluzione.
Il provvedimento può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero: può essere altresì comminato dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell’Unione Europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
Il DASPO può essere comminato anche nei confronti di soggetti minori di anni 18, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (in tal caso, il divieto è notificato a coloro che esercitano la patria potestà).

Maria Chiara Ragusa
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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