Prodotti ittici e mercati del pesce, come si tutela il consumatore - QdS

Prodotti ittici e mercati del pesce, come si tutela il consumatore

Nunzia Scandurra

Prodotti ittici e mercati del pesce, come si tutela il consumatore

sabato 12 Marzo 2011

Sono tre le informazioni da riportare obbligatoriamente sull’etichetta

CATANIA – La gastronomia italiana si distingue da sempre per la ricchezza, la genuinità e la bontà delle carni, dei prodotti ortofrutticoli e di quelli ittici. Le forze dell’ordine sono costantemente impegnate in azioni di controllo e prevenzione volte a tutelare i consumatori e a garantire loro la dovuta sicurezza. Il direttore marittimo della Sicilia orientale, Ammiraglio Domenico De Michele, ha espresso giudizio positivo per l’attività svolta nel 2010, rivolta ai controlli di routine e accertamenti mirati a togliere dal mercato molti quintali di pesce scongelato o di scarsa qualità.
L’art. 4 del Reg. CE 104/2000, in vigore dal 2002, stabilisce, a garanzia della salute dei consumatori, 3 informazioni obbligatorie da indicare sull’etichetta:
– denominazione commerciale della specie (nome comune o scientifico del prodotto);
– metodo di produzione (pesca,acque dolci, acquacoltura etc.);
– zona di cattura (Mar Mediterraneo, Mar Nero, Oceano Indiano etc.).
Alla normativa europea devono adeguarsi sia i grandi ipermercati che i banchi dei mercatini di quartiere. Sono previste per i trasgressori sanzioni da € 516 a 3.098.
è fondamentale che il consumatore verifichi al momento dell’acquisto che la data di scadenza riportata sull’etichetta non presenti segni di alterazione. Inoltre,è sempre preferibile acquistare prodotti surgelati confezionati invece che sfusi, in quanto per questi ultimi è più difficile accertarne provenienza e scadenza.
Come fa il consumatore ad essere garantito anche al ristorante, dove non sempre ciò che è riportato sul menù corrisponde a ciò che viene servito nel piatto?
I ristoranti, le trattorie e chiunque, non titolare di un esercizio commerciale, svolga tale attività per conto del titolare, anche momentaneamente od occasionalmente, ha l’obbligo di indicare nel menu, se il pesce servito ai clienti sia fresco o surgelato.
La carta dei prodotti è un’offerta che il ristoratore fa al consumatore e l’omissione delle informazioni può comportare per gli operatori commerciali una condanna per il reato di “frode in commercio” ai sensi dell’art. 515 del codice penale. La Cassazione (sentenza n. 24190/2005) ha chiarito che “nell’ambito dell’attività di ristorazione per la quale siano impiegati prodotti surgelati, è configurabile il tentativo di frode in commercio, non solo quando venga omessa l’indicazione di tale tipo di alimenti nella lista delle pietanze, ma anche quando la loro indicazione sia fatta con caratteri molto piccoli, posti all’estremo margine inferiore della lista e in senso verticale, in modo da sfuggire all’attenzione della clientela”

Nunzia Scandurra
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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