La redistribuzione delle risorse necessaria premessa a costi e fabbisogni standard - QdS

La redistribuzione delle risorse necessaria premessa a costi e fabbisogni standard

Patrizia Penna

La redistribuzione delle risorse necessaria premessa a costi e fabbisogni standard

mercoledì 23 Marzo 2011

Intervista al senatore Salvo Fleres sull’applicazione in Sicilia della legge 42/09 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale”. In base all’art. 27 le Regioni speciali stabiliscono i criteri di attuazione con proprie norme

ROMA – Nonostante i quattro decreti attuativi, la legge n. 42/2009 sul federalismo presenta ancora dei contorni indefiniti e poco chiari e su di essa continuano inevitabilmente ad aleggiare nubi di incertezza.
Federalismo significa autonomia. Autonomia significa responsabilità. Ed infatti, il federalismo, nasce con il preciso e lodevole intento di ripristinare non solo quel senso di responsabilità che dovrebbe guidare la gestione della cosa pubblica, ma anche quei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di cui si parla nella nostra Costituzione ma di cui non c’è traccia nei bilanci degli enti pubblici trasformati in fotografie impietose della mala gestione di amministratori irresponsabili.
Sulle intenzioni “bellicose” (laddove per bellicose s’intenda una lotta aperta e dichiarata agli sprechi, alle inefficienze ed alle politiche clientelari che ignorano il merito) che stanno alla base del federalismo non vi sono dubbi di sorta. I dubbi (e tanti) sorgono invece sull’applicabilità dei concetti contenuti nella “rivoluzionaria” legge 42/09. La cosiddetta “archiviazione del centralismo”, parafrasando il senatùr, come si realizzerà nel concreto nelle regioni a statuto speciale?
Lo abbiamo chiesto al senatore Salvo Fleres, membro della 5ª Commissione permanente (Bilancio) e della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) del Senato.
“Per quanto riguarda – ha spiegato il senatore Fleres – l’applicabilità in Sicilia dei decreti sull’attuazione del federalismo ricordo che, in base all’articolo 27 della legge n. 42 del 2009, nelle Regioni a statuto speciale i principi del federalismo fiscale dovranno essere definiti nell’ambito della normativa di attuazione statutaria. Questa interpretazione trova appoggio in una recente pronuncia della Corte costituzionale, che ha stabilito l’applicabilità nei confronti delle autonomie speciali dei principi contenuti negli articoli 15, 22 e 27. Coerentemente con questo principio si colloca la scelta del legislatore delegato di non estendere alle autonomie speciali le norme dello schema di decreto riguardanti l’autonomia tributaria. Tuttavia lo schema di decreto sul federalismo regionale prevede che la normativa sulla determinazione dei fabbisogni nella sanità (in particolare il graduale superamento del criterio della spesa storica, con conseguente applicazione del criterio dei costi e fabbisogni standard) si applica anche ai sistemi sanitari delle Regioni a Statuto speciale, laddove invece tutta la parte del decreto che riguarda l’autonomia finanziaria delle regioni è limitata alle regioni a statuto speciale. Questa asimmetria ha suscitato rilievi critici in sede di Conferenza unificata, sia per la discrasia con la scelta operata in relazione all’autonomia tributaria, sia per l’impatto sulle competenze statutarie, tanto che l’intesa tra Governo e autonomie sul decreto è stata condizionata a una modifica che escluda l’applicazione immediata della disciplina richiamata alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (Trento e Bolzano). Infatti, il comma 1 dell’articolo 27 della legge-delega, pur prevedendo il graduale superamento del criterio della spesa storica, stabiliva che i nuovi criteri siano definiti da norme di attuazione dei rispettivi statuti”.
Senatore Fleres, secondo quali modalità dovrebbe attuarsi la perequazione infrastrutturale Nord-Sud?
“L’articolo 22 della legge 49, che la Consulta ha confermato essere applicabile anche nei confronti delle autonomie speciali con la sentenza n. 201 del 2010, prevede una specifica procedura per la ricognizione degli interventi infrastrutturali riguardanti, per esempio, tanto le strutture sanitarie quanto le reti stradali, autostradali, ferroviarie, energetiche, idriche, in un’ottica che tenga conto della situazione infrastrutturale esistente, del deficit di sviluppo e delle peculiarità territoriali. Di questa ricognizione si dovrebbe tenere conto, secondo la legge-delega, individuando gli interventi necessari, anche nella fase transitoria del finanziamento delle regioni e degli enti locali e quindi specificamente dei servizi sanitari, assistenziali, scolastici, stradali, ecc. esplicitamente richiamati dalla norma, che tra l’altro prevede di premiare i territori che si dimostrano in grado di convergere verso i costi standard. Però la procedura appena descritta a tutt’oggi non risulta essere stata effettuata e di questa problematica non vi è traccia nel decreto legislativo ora all’esame, che per la determinazione dei fabbisogni in sanità non prende in considerazione alcun indicatore relativo al deficit infrastrutturale. Su questo punto anche nelle audizioni svolte dalla Commissione bicamerale sul decreto in questione è stato sottolineato anche da autorevoli centri di ricerca che il programma ad hoc di perequazione infrastrutturale rappresenterebbe un auspicabile canale di redistribuzione rispetto ad un meccanismo di riparto delle risorse, quale quello scaturente dai costi e fabbisogni standard, che, se presenta il vantaggio della semplicità e non opinabilità, tuttavia tenderebbe a sottovalutare componenti di fabbisogno quali, appunto, le carenze infrastrutturali di vaste aree del Paese”.
 


Legge 42/09, art. 27, su finanza Regioni speciali e Province autonome
 
Il comma uno dell’articolo 27 (Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) della legge sul federalismo n. 42/2009, recita come segue:
“Le regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m).

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