Mancato pagamento dell'Ici, la prescrizione matura in 5 anni - QdS

Mancato pagamento dell’Ici, la prescrizione matura in 5 anni

Iole Gagliano

Mancato pagamento dell’Ici, la prescrizione matura in 5 anni

venerdì 25 Marzo 2011

Il termine s’interrompe se il Comune notifica un qualsiasi atto scritto

CATANIA – L’art 11  della legge n. 504 del 1992 statuisce che: “nel caso di omessa presentazione  dell’Ici, l’avviso d’accertamento dev’essere notificato, entro il 31 Dicembre del quinto anno, successivo  a quello  in cui la dichiarazione o la denunzia avrebbero dovuto essere presentate”. Così ad esempio, se l’ici dovuta è quella relativa all’’anno 2006, la prescrizione si verificherà  esattamente dopo la mezzanotte  del quinto anno successivo, e cioè all’indomani del 31.12.2011: quindi, il primo Gennaio 2012.
 

Va detto, però, che, durante i cinque anni occorrenti per la maturazione della prescrizione, il Comune, quale ente creditore, può interrompere il  termine di prescrizione con la notifica di un qualsiasi atto scritto (sollecito o richiesta di pagamento, effettuata sia a mezzo della posta sia con tramite il messo comunale. A  tal proposito, ai fini della notifica dell’atto e dell’inizio della decorrenza del termine (di prescrizione), occorre guardare al momento in cui l’ufficio notificante  esaurisce il suo compito di notifica, spedendo l’atto, al contribuente. L’atto, in questo caso, per il Comune si considera notificato al momento della spedizione del plico postale, raccomandato AR.
Per il contribuente, invece, l’atto si considera notificato al momento in cui esso gli viene materialmente consegnato. Pertanto, ai fini della presentazione dell’eventuale  ricorso, presso la Commissione Tributaria Provinciale competente (cioè, dove si trova l’immobile), il previsto termine di sessanta giorni, decorrerà non già dalla data di spedizione effettuata dal Comune, ma dall’ effettiva data in cui l’atto perviene al destinatario. Va qui segnalata, però, un’eccezione: Per quanto riguarda l’Ici dovuta per gli anni, che vanno dal 2000 all’anno 2004 – a seguito della finanziaria  approvata il 30.12.2004 – il termine per l’accertamento dell’Ici è slittato di un  anno, con  la conseguenza che la prescrizione si verificherà, di fatto, non già dopo cinque anni, bensì dopo sei anni. Così se è dovuta l’ici per l’anno 2004, il termine decorrerà dal 31.12.05, con la conseguenza che  l’imposta si prescriverà il 31.12.2010, anziché il 31.12.2009.
 
Avv. Jole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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