Buche nelle strade e risarcimento per danni da mancata riparazione - QdS

Buche nelle strade e risarcimento per danni da mancata riparazione

Sebastiano Attardi

Buche nelle strade e risarcimento per danni da mancata riparazione

mercoledì 13 Aprile 2011

Ne risponde l’ente proprietario. Ecco come fare valere i propri diritti

CATANIA – Le strade di molte città italiane e, tra esse, Catania, sono piene di insidie costituite da buche, avvallamenti, sporgenze, tombini privi di coperchi ed altro. Ciò posto ci si chiede, sovente, a chi debba attribuirsi la colpa e la responsabilità sia dell’esistenza di dette buche sia della loro mancata riparazione.
La risposta è abbastanza agevole. Infatti, la responsabilità della mancata manutenzione di una qualunque strada, appartiene all’ente (Comune, Provincia, Stato, Autostrada) che è proprietario della strada. Detta responsabilità, in linea di principio, si fonda, innanzitutto, sull’art. 2043 del codice civile, il quale stabilisce che  “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri  un danno ingiusto, obbliga colui che  ha commesso il fatto,  a risarcire il danno”. Ma la responsabilità si fonda soprattutto sull’art 2051 c.c., il quale statuisce che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, là dove, per caso fortuito, si deve intendere  una situazione umanamente non prevedibile e, quindi, non ovviabile con la normale diligenza.
Se così è, non v’è dubbio alcuno che, a carico dell’ente proprietario della strada, si ravvisi una responsabilità quasi “oggettiva”(id est: sempre e comunque), che è la conseguenza della mancata manutenzione della strada, dove si trovano le buche, od altre insidie, non visibili di primo e non facilmente rilevabili, specie di sera, da chi percorre quella strada con l’auto od a piedi. Ed infatti, se è vero che, per il principio della separazione (o divisione) dei poteri, quello giudiziario (esercitato tramite i Giudici), non può obbligare il potere amministrativo (Comune, Provincia, Regione, Stato) a riparare, obbligatoriamente, una strada dissestata, è altrettanto vero che allorquando si verificherà un danno, il Giudice potrà intervenire – su sollecitazione del cittadino che adisce le vie legali – per condannare l’amministrazione o l’ente proprietario della strada, al risarcimento dei danni subiti dall’ automobilista o dal pedone. Detti danni possono essere di diversa natura: materiali (danni all’autovettura), oppure di carattere fisico (lesioni o ferite), od anche di natura materiale e fisica. Oltre il danno patrimoniale e biologico (danno alla salute), l’ente responsabile dovrà risarcire anche il danno morale (il cosiddetto prezzo del dolore).
È ovvio che la richiesta dei danni che verrà inviata  all’ente proprietario della strada, dev’essere supportata possibilmente dalla denunzia scritta dell’accaduto, presentata ai vigili urbani o ai carabinieri, oppure da un completo corredo fotografico (del luogo dove si è verificato l’incidente, fotografando la buca o altra insidia stradale) e da una dichiarazione testimoniale scritta (con la quale il teste narra come si siano svolti i fatti).
Il tutto dovrà essere, quindi, inviato all’ente proprietario della strada, al fine di ottenere un risarcimento bonario dei danni. Se l’ente manca non paga o ritarda a pagare, il danneggiato, tramite un legale, potrà citare, davanti al Giudice, l’ente proprietario. Quando l’intero territorio di un Comune (ad esempio Catania), è pieno di buche, motivo per cui molti automobilisti e  pedoni hanno subito dei danni, ci si potrà rivolgere all’associazione dei consumatori (nel nostro caso a Veroconsumo), che potrà esperire un’azione collettiva (Class action), contro il Comune.

Avv. Sebastiano Attardi
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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