La scheda carburante andrà in pensione - QdS

La scheda carburante andrà in pensione

Stiben Mesa Paniagua

La scheda carburante andrà in pensione

giovedì 21 Luglio 2011

 Il recente decreto Sviluppo prevede che i soggetti Iva che pagano con “carta” non debbano più compilare il documento. La normativa non specifica nulla sulla dovuta emissione della fattura da parte del distributore

 ROMA – “Abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate”, recita così la disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera l del cosiddetto decreto Sviluppo (decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 12 luglio scorso.
 
Questo provvedimento sulla scheda acquisti di carburante per autotrazione rientra in quell’ottica di promozione dello sviluppo anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Detto con le parole del decreto (articolo 7): “Semplificazione fiscale per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti”.
Precisamente quali soggetti potranno evitare di compilare le schede? Tutte quelle imprese e quei soggetti con partita Iva che acquistano i carburanti per autotrazione con carte di credito, di debito o prepagate emesse dalle banche, dalle Poste italiane, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di investimento e in generale da ogni altro organismo finanziario che sia obbligato a comunicare all’anagrafe tributaria i tabulati dei rapporti con i loro clienti (ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del Dpr 29 settembre 1973, n. 605). 
Non sarà possibile evitare di compilare la scheda – e quindi dovranno farlo – per tutti quei soggetti che pagano in contanti, assegni bancari o circolari, bonifici, carte emesse dalle compagnie petrolifere. Questi ultimi per poter ottenere la detrazione dell’Iva sul carburante dovranno continuare a compilare il modulo.
La normativa non è del tutto chiara per quanto riguarda l’emissione della fattura. O meglio, considerando che la semplificazione sulla compilazione della scheda carburanti è stata introdotta solo in deroga alla precedente modalità – compilazione – prevista, non c’è menzione per quel che riguarda l’emissione di fatture da parte del distributore. Quindi ancora non è chiaro se ai fini della registrazione nel libro giornale e nel registro Iva, e della conseguente deduzione del costo e detrazione dell’Iva, siano valide le ricevute di pagamento – l’estratto conto – con la carta di credito.
 
La funzione della scheda, infatti (secondo l’articolo 1 del Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, Dpr 10 novembre 1997, n. 444), è la possibilità che gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’imposta sul valore aggiunto, siano annotati nei termini e con le modalità stabiliti nello stesso decreto in una apposita scheda cosiddetta carburante che sostituisce la fattura che gli imprenditori e i professionisti devono richiedere per gli acquisti effettuati da commercianti al minuto.
 
Per il momento, dunque, la cosa migliore da fare anche per chi paga con carta è continuare a compilare la scheda carburante, almeno in questa maniera c’è la certezza – normativa – della deduzione del costo e della detrazione dell’Iva.
 
 
 

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