Come possono fare i consumatori per recedere dai servizi di pay tv - QdS

Come possono fare i consumatori per recedere dai servizi di pay tv

Pierangelo Bonanno

Come possono fare i consumatori per recedere dai servizi di pay tv

martedì 09 Agosto 2011

 Una raccomandata per gli abbonamenti, più semplice per le ricaricabili

 PALERMO – L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha realizzato, nel gennaio scorso, un nuovo progetto per favorire l’utilizzo corretto e consapevole degli strumenti del nostro futuro, che ha assunto la forma di una guida denominata i diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica, consultabile sul sito web www.agcom.it. 
Veroconsumo dalle pagine del QdS, ha avviato una analisi della guida. In particolare, per recedere dai servizi di Pay tv le modalità sono simili a quelle di qualsiasi altro contratto di comunicazione elettronica e sono generalmente indicate nella Carta dei servizi, che quindi è opportuno consultare. 
 
In ogni caso, mentre per recedere da un abbonamento è ovviamente necessaria una forma più certa (come una raccomandata, per esempio) affinché l’operatore proceda immediatamente a sospendere i servizi e la relativa fatturazione, per recedere da una formula ricaricabile è possibile più semplicemente smettere di utilizzare la smart card, per la quale normalmente è anche prevista una scadenza. Anche nei contratti di Pay TV gli operatori possono richiedere il pagamento esclusivamente dei costi di recesso sostenuti, nei limiti previsti dalla cosiddetta Legge n.40/2007. Ne consegue che, in base alla interpretazione della legge resa dall’Autorità, in sede di recesso gli operatori potranno richiedere soltanto il versamento dei costi sostenuti per le attività direttamente collegate al recesso stesso, secondo criteri di pertinenza e causalità delle voci di costo. 
 
Ad oggi l’Autorità è intervenuta, in applicazione della Legge n. 40/2007, nei confronti degli operatori Sky e Mediaset, ordinando di abbassare significativamente i costi previsti per il recesso dagli abbonamenti Pay Tv.  Per le offerte promozionali, nell’applicazione delle disposizioni della Legge n. 40/2007, secondo l’interpretazione della giurisprudenza amministrativa, prevale la scelta consapevole dell’utente nel scegliere offerte che hanno un vantaggio economico nello sconto praticato dall’operatore rispetto ad un rispettivo aggravio dei costi di recesso. 
 
In tali casi, dunque, anche se per l’utente rimane possibile recedere in qualsiasi momento, l’operatore può richiedere la restituzione degli sconti concessi, con la conseguenza che il recesso può essere particolarmente oneroso. Si consiglia quindi di leggere con particolare attenzione le condizioni delle offerte promozionali, specialmente con riferimento alla loro durata: in caso di recesso anticipato, infatti, gli operatori normalmente richiedono la restituzione degli sconti fruiti fino a quel momento. 
 
 

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