L’autocertificazione: assunzione di responsabilità per i cittadini - QdS

L’autocertificazione: assunzione di responsabilità per i cittadini

Eloisa Bucolo

L’autocertificazione: assunzione di responsabilità per i cittadini

sabato 03 Settembre 2011

Bisogna stare attenti ed avere consapevolezza di ciò che si dichiara

CATANIA – Introdotta dalla L. 127/97, detta Bassanini, attuata dal Dpr n. 403/98, oggi regolamentata dal Dpr 445/2000, l’autocertificazione della documentazione amministrativa nasce per facilitare gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e nell’ottica del risparmio di costi, fatica e tempo, evitando le lunghe code agli sportelli. Basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, non autenticata e senza bolli, per certificare stati, fatti, qualità personali, copie di atti e documenti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati.
L’autocertificazione ha, però, dei risvolti perigliosi e quindi bisogna stare molto attenti ed avere piena consapevolezza di ciò che si sta dichiarando, pena: sanzioni, oltre che di ordine civile, anche di ordine penale.
Ogni normativa di settore, alla luce delle specifiche necessità di conoscenza di fatti e qualità, richiede forme di dichiarazioni diverse e, pertanto, le singole amministrazioni predispongono moduli inserendo le singole fattispecie da dichiarare. Se i dati riguardano fatti ed atti comunemente noti al dichiarante non vi sono problemi; le complicazioni nascono quando si fa riferimento a leggi, decreti, regolamenti, articoli, commi, lettere che magari rinviano ad altre leggi, perché il dichiarante per capire deve cimentarsi in ricostruzioni molto spesso difficoltose anche per gli addetti ai lavori. Così, per il modo complesso di legiferare del nostro legislatore e per l’inerzia delle amministrazioni, che richiedono l’autocertificazione, una norma nata per facilitare la vita al cittadino, può riservare brutte sorprese.
L’inconveniente potrebbe essere superato obbligando per legge le amministrazioni ad esplicitare il contenuto dei fatti da dichiarare in maniera comprensibile al “consumatore medio”, anziché prodigarsi nei rinvii normativi. Ma purtroppo non è così, dunque è fondamentale leggere attentamente i moduli e capirli, prima di sottoscriverli. Fatta eccezioni per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti, non sostituibili per legge con autocertificazione, in tutti gli altri casi la Pa è tenuta ad accettare la dichiarazione sostitutiva, per non commettere violazione dei doveri d’ufficio (art. 328 cp), riservandosi la possibilità di controllo e verifica.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per la falsa autocertificazione, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali che, a seconda della fattispecie dichiarata, possono consistere anche nella reclusione fino a 6 anni.

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