Patto stabilità impone il redde rationem - QdS

Patto stabilità impone il redde rationem

Angela Carrubba

Patto stabilità impone il redde rationem

giovedì 13 Ottobre 2011

Il tanto atteso decreto “premi e sanzioni” finalmente pubblicato nella Guri del 20 settembre ed in vigore dal 5 ottobre. In caso di inadempienza le Regioni verseranno alle Entrate la differenza tra programmi e risultati

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20/9/2011 ed entrato in vigore il 5 ottobre scorso, se dovesse essere applicato con rigida osservanza di quanto scritto, segnerebbe la parola Fine alle carriere politiche di molti amministratori di enti locali.
All’articolo 1 si introduce la “Relazione di fine legislatura regionale” nella quale Governatori, presidenti di provincia e sindaci saranno chiamati a pubblicare i risultati della propria amministrazione 90 giorni prima delle elezioni, indicando la resa economica dell’ente e delle società partecipate, i risultati dei controlli interni ed eventuali rilievi della Corte dei conti.
L’intento è quello di fare in modo che le campagne elettorali locali avvengano sui risultati concreti (e certificati) dei bilanci, evitando le “eredità” piene di buchi neri. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.
E non soltanto i politici sono chiamati al redde rationem; all’articolo 3, infatti, si prevede la “Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti” nel caso in cui “il verificarsi del grave dissesto finanziario” determini l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, dopo la verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell’assessorato regionale competente. Agli stessi soggetti si applica l’interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni.
Con questo provvedimento è arrivato anche il tentativo di aiutare le imprese che hanno problemi di liquidità. Il 23 settembre scorso avevamo messo in evidenza (nella pagina sul regolamento attuativo delle leggi 241/’90 e 69/09) che dalle varie manovre estive era “sparita” la certificazione dei debiti della PA verso le imprese. A questo riguardo, il decreto 149 all’articolo 16 parla di “Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali”.
Si potrebbe pensare che il Governo abbia finalmente deciso di recepire la Direttiva europea sui ritardi nei pagamenti della PA (pubblicata nella Guce del 23/2/2011), ma non è così. Al comma 1 dell’articolo 16 si dice che “… entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo…” e si istituisce un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi: “… a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali; b) valutare forme di compensazione all’interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali; c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni (…)”.
Sembra dunque che l’incontro tra il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani e il ministro delle Politiche Ue, Annamaria Bernini  “per un rapido recepimento della direttiva europea sui ritardi nei pagamenti della PA” (Guce L48/1del 23/2/2011) abbia avuto soltanto il solito esito: quando non si vuole risolvere un problema, si istituisce un “tavolo tecnico”. Il che vuol dire, se va bene, che un’altra ventina di persone giocheranno a poker sulla pelle di imprese e cittadini che, tanto per cambiare, aspettano… E intanto chiudono bottega.
 

 
Entro sei mesi adeguamento di Regioni speciali e province autonome di Trento e di Bolzano
 
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del decreto sanzioni-premi, all’articolo 13 “Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano” si detta la regola che rimanda ai singoli ordinamenti regionali. Si dice infatti che “La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano”.
La Sicilia, quindi, può subito recepire il decreto senza bruciare il tempo a disposizione e non ignorando, ancora una volta, gli articoli 14 e 17 del proprio Statuto  che prevedono “entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi” e la competenza legislativa esclusiva sulle materie concernenti il regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative e l’ordinamento degli uffici e degli enti regionali.

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