Bandi di gara: esclusione offerte anomale - QdS

Bandi di gara: esclusione offerte anomale

Bartolomeo Buscema

Bandi di gara: esclusione offerte anomale

venerdì 14 Ottobre 2011

L’articolo 86 del Codice contratti pubblici detta i criteri di individuazione delle offerte per le stazioni appaltanti nei bandi di gara. Lo determina la circolare del 29 settembre n.2 dell’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità

PALERMO – Lo scorso mese, la Regione siciliana ha emanato la circolare 29 settembre 2011, n. 2 dell’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità (pubblicata sulla Gurs n. 42 del 7 ottobre scorso) che permette alle stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara, l’esclusione automatica delle offerte che hanno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del D.lgs.163/2006 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006.)
In particolare il citato articolo 86 detta i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse in funzione del criterio di aggiudicazione. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia eccessivamente bassa.
Inoltre, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest’ultimo, è bene ricordarlo, non è soggetto a ribasso e dev’essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Come ricorda il decreto legislativo succitato, il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Per quanto concerne la nostra Isola, bisogna precisare che per i servizi di architettura e ingegneria, così come per gli incarichi relativi a servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica, alla consulenza scientifica e tecnica e alla sperimentazione e analisi, non è prevista l’applicazione del meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, bensì è utilizzabile solo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale difformità rispetto al quadro nazionale  scaturisce dalla legge regionale n. 12/2011, entrata in vigore lo scorso 29 luglio, che modifica la vecchia normativa regionale sugli appalti, meglio conosciuta come legge “Merloni” (n. 109/1994)
 
È bene, infine, ricordare che la legge 12/2011 non è allineata alle norme statali per quanto concerne i criteri di aggiudicazione perché favorisce il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a scapito di quello del prezzo più basso.

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