Restituzione dell’immobile locato. Cosa accade in seguito a ritardo - QdS

Restituzione dell’immobile locato. Cosa accade in seguito a ritardo

Francesca Pecorino

Restituzione dell’immobile locato. Cosa accade in seguito a ritardo

martedì 18 Ottobre 2011

Il conduttore deve pagare il canone convenuto oltre al danno aggiunto

PALERMO – Può accadere che il conduttore – alla scadenza naturale del contratto di locazione oppure nei casi in cui il locatore può recedere dal contratto (art. 2 della l. 431/1998 per le locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e art.29 l. 392/1978 per le locazioni di immobili adibiti ad altro uso) – non riconsegni l’immobile al locatore entro i termini previsti.
L’articolo che disciplina la materia è il 1591 c.c il quale così statuisce: “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”.
Il conduttore è in mora quando il locatore, per esempio, gli ha notificato un atto di sfratto per finita locazione oppure gli ha semplicemente spedito una missiva con lettera raccomandata con la quale – nei casi previsti dalla legge, come quello di adibire l’immobile a propria abitazione – il locatore eserciti il suo legittimo diritto di recesso.
Se dopo la scadenza, il conduttore non rimette il locatore nella disponibilità del proprio immobile, il conduttore non solo deve continuare a pagare il canone di locazione per il periodo eccedente ma deve anche risarcire il maggior danno.
Si tratta di una responsabilità contrattuale gravante sul conduttore, che è obbligato a risarcire al locatore sia la perdita subita, sia il mancato guadagno oltre ovviamente gli interessi legali, che si saranno maturati dal recesso o dalla notifica dello sfratto per finita locazione.
Ma facciamo un esempio concreto. Mettiamo il caso che il proprietario di un appartamento giunto in prossimità della scadenza del contratto di locazione ad uso abitativo, eserciti il suo diritto di recesso almeno sei mesi prima della scadenza (perché, per ipotesi, deve trasferirsi nell’immobile) e lo comunichi pertanto all’inquilino. Quest’ultimo, entro i successivi sei mesi, dovrà lasciare libero l’immobile e, se non lo farà, dovrà non solo continuare a pagare la pigione mensile ma dovrà corrispondergli anche un’indennità risarcitoria patrimoniale e non.
Il pagamento del risarcimento e dei canoni di locazione successivi alla scadenza potrà avvenire in via extragiudiziale, laddove le parti raggiungano un accordo sull’importo complessivo oppure potrà verificarsi a seguito dell’instaurazione di un procedimento civile, nel corso del quale il locatore avrà l’onere di provare in giudizio il danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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