Mediazione civile, uno strumento per alleggerire il sistema giudiziario - QdS

Mediazione civile, uno strumento per alleggerire il sistema giudiziario

Marina Pupella

Mediazione civile, uno strumento per alleggerire il sistema giudiziario

giovedì 20 Ottobre 2011

Ancora pochi i cittadini che conoscono e si fidano del nuovo mezzo di risoluzione delle controversie. Importante sgravare i giudici dalla risoluzione delle liti meno complesse

CATANIA – Deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. E’ questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, attuativo della riforma del processo civile. Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare la mappatura del processo civile.
 Questo il tema al centro del convegno “La mediazione civile tra critiche ed opportunità”, svoltosi nei giorni scorsi a Catania nell’Aula adunanze del Tribunale e promosso dall’associazione Nisus in collaborazione con Aequitas Adr (Alternative dispute resolution). Al dibattito sono intervenuti fra gli altri, oltre al presidente nazionale dell’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) Giuseppe Sileci, il presidente nazionale Aequitas, Diego Comba, il coordinatore regionale Pippo Pollina ed il coordinatore provinciale Pierpaolo Giacona.
“Già da anni in molti stati viene praticata “la mediazione” come strumento alternativo al ricorso alla magistratura ordinaria- ha detto Pollina- e solo da poco ci si è resi conto della necessità di non portare davanti ai giudici qualsiasi controversia, anche la più banale e che si presta ad un esito che potremmo definire scontato.
L’introduzione in Italia della “mediazione civile” ha provocato molte e fondate critiche, soprattutto negli ambienti più conservatori che vogliono risolta dal magistrato togato ogni lite, anche la meno complessa. Fortunatamente- ha proseguito Pollina- tali critiche non hanno impedito che la legge (o meglio le leggi che disciplinano la mediazione) fosse emanata ed avesse una sua applicazione anche in Italia, come richiesto dalla Comunità europea”.
Nel corso del dibattito è emerso che sono ancora pochi i cittadini che conoscono e hanno fiducia in questo istituto, che riduce il gravosissimo onere delle cause civili e rende più vicino agli stessi l’esercizio della giustizia grazie ad un sistema semplice, veloce e soprattutto poco costoso.
In Sicilia ed in particolare a Palermo sono state organizzate diverse iniziative tendenti a far conoscere la mediazione e le sue linee essenziali, nonché la sua pratica attuazione .
Nel suo intervento Diego Comba ha sottolineato l’importanza di un’adeguata formazione del mediatore, quale “requisito fondamentale per la buona riuscita della mediazione nell’ambito di una controversia”. “Aequitas – ha aggiunto – garantisce oltre alla elevata qualità professionale del mediatore anche la sua totale autonomia ed indipendenza”.  Pippo Pollina, per fugare i dubbi e le perplessità di quanti all’interno dell’avvocatura mostrano forti pregiudiziali nei confronti del nuovo istituto, ha voluto sottolineare che “l’avvocato non deve temere la mediazione, in quanto questa esalta le qualità professionali insite nell’avvocato che, invece, nel giudizio ordinario restano a volte non totalmente espresse”. Per Pierpaolo Giacona, la manifestazione ha rappresentato un’opportunità di arricchimento del bagaglio culturale e professionale dei partecipanti, avendo consentito tanto agli addetti ai lavori, quanto agli utenti intervenuti, di conoscere un innovativo ancorché perfettibile rimedio qual è la mediazione”.
 

 
Obbligatoria per le liti in materia di condominio e successioni
 
La congestione del contenzioso civile ha fatto nascere l’esigenza di ricercare e sviluppare un nuovo modello di gestione del sistema delle Alternative Dispute Resolution, con la conseguente richiesta di una forte specializzazione nel settore. Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti.
Dal punto di vista dei contenuti, il decreto disciplina due tipi di mediazione. Facilitativa: il mediatore – soggetto professionale e terzo aiuta le parti a raggiungere un accordo anche amichevole sul loro rapporto in funzione dei rispettivi interessi; aggiudicativa: il mediatore propone una risoluzione della controversia distribuendo torti e ragioni. Dal punto di vista dei rapporti con il processo, i modelli di mediazione sono tre. Obbligatoria, facoltativa, domandata dal giudice. La mediazione è condizione necessaria per poter avviare un processo; questo tipo di mediazione, entrato in vigore il 20 marzo 2011, riguarda, ad esempio, le liti in materia di condominio, successioni ereditarie, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

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