Risarcimento per ritardo volo. Veroconsumo vince la causa - QdS

Risarcimento per ritardo volo. Veroconsumo vince la causa

Eloisa Bucolo

Risarcimento per ritardo volo. Veroconsumo vince la causa

venerdì 21 Ottobre 2011

Pagati 300 euro dal vettore che aveva ritardato la partenza di 3 ore

CATANIA – Spesso esistono gli estremi per richiedere un indennizzo quando si subisce un disservizio aereo, ma per mancanza di tempo, d’informazione o per non intraprendere una causa, talvolta non si denuncia il danno subito.
Di recente, mediante il servizio “SOS VIAGGI”, è stata conclusa una controversia sorta tra un’importante compagnia aerea italiana e un consumatore catanese, che si era rivolto a Veroconsumo per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un ritardo aereo. In questa circostanza, il vettore ha dovuto pagare al passeggero € 300 come compensazione pecuniaria per i disagi patiti in seguito ad un ritardo di 3 ore oltre che per l’omessa informazione dell’orario di partenza del volo, modificato rispetto a quello indicato al cliente durante l’acquisto del biglietto online.
A tal proposito, ricordiamo al lettore, che la normativa di riferimento è il Regolamento CE/261/04, che nella salvaguardia dei passeggeri, è intervenuto non solo per fissare diritti inderogabili dei passeggeri, ma, altresì, per dettare regole comuni in materia di compensazione ed assistenza, in relazione all’entità del ritardo.
Nell’ipotesi di ritardo aereo da 2 ore in su o di ritardi inferiori che abbiano causato ulteriori rilevanti disagi, (ad es. la perdita di un altro volo), il Reg. determina che il vettore deve prestare al passeggero assistenza, fornendogli a titolo gratuito pasti e bevande, consentendogli 2 telefonate a spese del vettore e informandolo ogni 30 minuti circa le cause del ritardo.
Nel caso in cui il ritardo superi le 3 ore, secondo quando stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 19 novembre 2009, il passeggero ha diritto oltre al risarcimento delle spese, alla stessa compensazione pecuniaria prevista in caso di “cancellazione” del volo, nella misura della tratta da percorrere: € 250 entro 1.500 Km; € 400 tra 1.500 e 3.500 Km; € 600 per le tratte aeree superiori a 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea.
Quando il ritardo supera le 5 ore, il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero la scelta tra: rimborso entro 7 gg. senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure anche per la o le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale; volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili; imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, ad una data successiva a lui più conveniente, secondo la disponibilità di posti.
è bene essere informati sui propri diritti, ma anche farli valere! Vi invitiamo,pertanto, a segnalare a Veroconsumo (inviando una email a segreteria@veroconsumo.it o accedendo al nostro sito) eventuali disservizi subiti, affinché possiamo aiutarvi ad ottenere il risarcimento dovuto per i disagi ed i danni patiti.

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