Parcheggio nelle aree comunali senza alcun obbligo di custodia - QdS

Parcheggio nelle aree comunali senza alcun obbligo di custodia

Nunzia Scandurra

Parcheggio nelle aree comunali senza alcun obbligo di custodia

mercoledì 09 Novembre 2011

Comuni non rispondono del furto: servizio offerto di pubblico interesse

CATANIA – Quanti giri facciamo alla ricerca di un parcheggio dove ricoverare la nostra autovettura? E cosa succede se dopo averla posteggiata ne subiamo il furto?
E’ quanto accaduto ad un automobilista napoletano che ha subito il furto della propria auto lasciata nel parcheggio dell’azienda dei trasporti del proprio comune e che ha chiesto il risarcimento dei danni al Comune per il furto subito.
 
La Corte d’Appello di Napoli ha però respinto tale richiesta, poiché in questo caso il comune non si assume, come accade nei contratti tra privati, un obbligo di custodia. Il comune non è tenuto al risarcimento, perché il servizio offerto è di pubblico interesse e non riguarda la sosta della nostra auto tout court, ma, ad esempio, problemi d’inquinamento, di viabilità e decongestione del traffico di tutta la città. Inoltre, neanche la circostanza che l’utente paghi un importo commisurato alla sosta (ad esempio negli stalli di Sostare della nostra città) comporta obblighi di custodia, perché  anche il costo dell’utilizzo risponde a esigenze di rilevanza pubblica. Il contributo economico dovuto dal cittadino, va considerato un mezzo per regolamentare il tempo della sosta e non il corrispettivo di obblighi, come quello di custodia, che invece non sorgono in capo al Comune.
L’esposizione del cartello che rende noto la non custodia della vettura in sosta serve ad eliminare gli obblighi anche nel caso di gestore privato. E’ quanto statuito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, che, con la sentenza 28 giugno 2011, n. 14319, ha rigettato il ricorso con cui una compagnia di assicurazione chiedeva dal gestore di un parcheggio a pagamento, ma non custodito, il ristoro di quanto la stessa aveva pagato a un cliente, per il furto del veicolo in sosta nella suddetta area. La Corte ha puntualizzato che, per inquadrare se il contratto di parcheggio sia con o senza custodia, occorrerà determinare la volontà dei contraenti e le prestazioni individuanti l’oggetto di esso: offerta di godimento di un’area a pagamento per parcheggiare o rispondente a finalità di pubblico interesse.
I Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato, del resto, che nei centri urbani ad alta densità, l’automobilista può decidere se concludere un contratto di parcheggio senza custodia, che gli assicuri uno spazio per lo stazionamento del veicolo, dietro corrispettivo, senza però trasferire la detenzione del veicolo al personale preposto alla sorveglianza del parcheggio, oppure un contratto di parcheggio con custodia, che assicuri sosta e deposito (contratto a struttura reale ex art. 1766 cod. civ.). Quindi, occhi ben aperti!

Nunzia Scandurra
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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