Regione siciliana: 17 mln di euro al trasporto scolastico - QdS

Regione siciliana: 17 mln di euro al trasporto scolastico

Pierangelo Bonanno

Regione siciliana: 17 mln di euro al trasporto scolastico

mercoledì 16 Novembre 2011

Per i contributi per l’anno 2009/2010 domanda da parte dei Comuni all’assessorato Autonomie locali entro l’11 gennaio 2012. Per gli alunni che frequentano scuole superiori che non hanno sede nei loro Comuni di residenza

PALERMO – Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell’ 11 novembre scorso è stata pubblicata la circolare con oggetto “Trasporto interurbano alunni delle scuole medie superiori. Riserva anno 2011 per il rimborso delle spese dell’anno scolastico 2009/2010”. La circolare è stata firmata, il 19 ottobre 2011, dall’assessore alle Autonomie locali ed alla funzione pubblica, Caterina Chinnici , ed è indirizzata ai sindaci dei comuni siciliani.
Il riparto del fondo delle autonomie in favore dei comuni prevede una quota pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, che rimane nella disponibilità dell’assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica “per essere assegnata ai Comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell’anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l’effettiva presenza”.
In particolare, la materia è disciplinata dalla legge regionale del 26 maggio 1973, n. 24.
Il legislatore regionale ha previsto per il trasporto scolastico una riserva di € 17.000.000,00. Destinatari del beneficio previsto dalla normativa in oggetto sono gli alunni della scuola media superiore, che si recano presso altri Comuni per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo scolastico non è presente nel comune di residenza.
Il contributo va riferito al solo costo del trasporto interurbano, non includendo tratte di trasporto urbano od interno allo stesso territorio di pertinenza del comune di residenza, e va commisurato al costo  dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente nel comune più vicino, anche nell’ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un Comune più lontano. Il beneficio viene erogato tramite rilascio, da parte del comune, di abbonamenti al servizio pubblico di linea, da rinnovare mensilmente, o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.
Il contributo spetta sulla base della certificazione dell’effettiva frequenza scolastica dell’alunno; il diritto decade per i mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a giorni 15: pertanto, se la frequenza scolastica nel mese precedente risulta inferiore ai quindici giorni, lo studente non ha diritto all’abbonamento per il mese successivo. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura o l’inizio dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del costo di trasporto sono ridotti proporzionalmente.
Ai fini dell’ottenimento del contributo per l’anno scolastico 2009/10, i Comuni dovranno trasmettere, al servizio 4° – Finanza locale del dipartimento regionale delle Autonomie locali, entro e non oltre giorno 11 gennaio 2012, a pena di esclusione, l’istanza dovrà essere compilata su carta intestata del Comune, debitamente firmato dal sindaco, dal responsabile finanziario e dal presidente del collegio dei revisori. L’istanza può essere anticipata anche via fax ai numeri 091 7074191 o 091 7074746.
 La richiesta dovrà inoltre indicare:  il funzionario referente, con l’indicazione del recapito telefonico; il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale questo ufficio potrà inviare eventuali comunicazioni. Ai fini della dimostrazione del rispetto del termine di presentazione delle istanze di rimborso, faranno fede la data di acquisizione del protocollo generale del dipartimento regionale delle autonomie locali ovvero il timbro postale, qualora la documentazione sia trasmessa per raccomandata A/R., la circolare precisa che l’ufficio riterrà valide e valuterà le istanze comunque pervenute prima della presente circolare, purché rispondenti a quanto sopra richiesto.

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