Stato, Regioni e Comuni: vendere i beni - QdS

Stato, Regioni e Comuni: vendere i beni

Antonio G. Paladino

Stato, Regioni e Comuni: vendere i beni

venerdì 18 Novembre 2011

Nell’ultima manovra del Governo Berlusconi (legge 183/2011) uno degli imperativi per ridurre il debito pubblico. Per tutti i contratti di vendita, controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti

PALERMO – Fare cassa. È questo l’imperativo del Governo nazionale che aleggia tra le righe della legge di stabilità 2012, approdata lunedì sera in Gazzetta Ufficiale.
E non potrebbe essere letta in altro modo la disposizione che prevede che il Ministero dell’Economia varerà in tempi strettissimi un piano di dismissione di beni immobili pubblici, a vantaggio di fondi comuni di investimento e società di gestione del risparmio (Sgr), ivi inclusa una quota non inferiore al venti per cento delle carceri inutilizzate e le caserme in uso alle forze armate, nonché gli immobili detenuti all’estero. Incassi che dovranno essere garantiti anche da un piano di dismissione che interesserà i terreni agricoli statali e quelli appartenenti a Regioni, Province e Comuni (se tali enti ne eserciteranno la facoltà).
A tal fine, il Ministero delle Politiche Agricole dovrà a breve varare uno o più decreti con cui individuare i terreni e, con la collaborazione dell’Agenzia del Demanio, cederli a trattativa privata o mediante asta pubblica.

Dismissione immobili
Il nuovo articolo 4 ter della legge dà il via libera al dicastero di Via XX Settembre di avviare le procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, non quello residenziale, a una o più fondi comuni di investimento immobiliare. Saranno esclusi gli immobili degli enti pubblici non territoriali e gli immobili già inseriti negli elenchi ex dlgs.85/2010, ovvero quelli rientranti nel pacchetto del federalismo demaniale. I proventi che scaturiranno dal collocamento delle quote di tali fondi vanno alla riduzione del debito pubblico.

Sarà un lavoro certosino, quello che impegnerà i tecnici del Mineconomia, che dovranno individuare i beni suscettibili di cessione e, al cui interno, non dovrà mancare una quota, non inferiore al venti per cento, composta da carceri inutilizzate e caserme oggi in uso alle Forze Armate. Un Decreto ministeriale, da emanare entro il 30 aprile 2012, individuerà tali immobili. La legge precisa che i proventi delle cessioni relative ad immobili liberi, saranno destinati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, negli altri casi, i proventi vanno all’Agenzia del Demanio. Soldi vincolati, comunque, in quanto il Demanio dovrà obbligatoriamente acquistare titoli di Stato. I frutti di tali acquisti, ovvero gli interessi, sono destinati al pagamento dei canoni di locazione e dei relativi oneri di gestione. Viene espressamente previsto, poi, che le operazioni di dismissione sono esenti dall’imposta di bollo, da qualsiasi imposta indiretta e altri tributi.
Ma ad essere interessati dalle procedure di dismissione non sono solo gli immobili situati in Italia, ma anche quelli che lo Stato detiene all’estero. Già sottoposti ad apposito censimento (ai sensi dei commi 1311 e 1132 della Legge Finanziaria 2007), gli immobili potranno essere ceduti a trattativa privata, salvo comprovate esigenze e anche in deroga al parere che renderà sul punto la commissione immobili della Farnesina. Il valore di mercato di tali immobili potrà essere stimato anche da soggetti “competenti nel luogo ove è ubicati l’immobile”.
Tutti i contratti di vendita, comunque, dovranno essere assoggettati al controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti.
 


Trattativa privata per terreni agricoli sotto 400 mila euro oltre la soglia alienazioni con asta pubblica
 
L’articolo 4 quater dispone altresì, che entro 90 giorni dal varo della legge di stabilità, il Ministero delle Politiche Agricole dovrà emanare decreti per individuare i terreni “a vocazione agricola”, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali, da inserire in un piano di dismissione. Avvalendosi dell’Agenzia del Demanio, lo Stato cederà i terreni agricoli di valore inferiore a 400 mila euro mediante trattativa privata, quelli oltre tale soglia, invece, dovranno essere alienati con asta pubblica. In queste procedure di alienazione vi è una sorta di “corsia preferenziale”. Ovvero un diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli. Se, inoltre, nel quinquennio successivo all’alienazione del terreno agricolo, questo muta destinazione urbanistica (ovvero diventa edificabile) e, quindi, incrementa il proprio valore, allo Stato dovrà essere riconosciuta una quota pari al 75% del maggior valore. Le dismissioni possono interessare anche le regioni, province e comuni che possono vendere, con le stesse modalità previste per i terreni agricoli statali, i beni di loro proprietà con destinazione agricola. anche quelli che sono stati loro attribuiti dal federalismo demaniale. Qualora tali enti volessero esercitare tale facoltà, possono conferire un mandato irrevocabile a vendere all’Agenzia del Demanio, la quale verserà agli enti proprietari i proventi delle vendite, al netto dei costi sostenuti e supportati da documentazione. Anche in questo caso, le risorse andranno alla riduzione del debito (degli enti locali).

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