Limiti alla certificazione crediti - QdS

Limiti alla certificazione crediti

Antonio G. Paladino

Limiti alla certificazione crediti

martedì 22 Novembre 2011

Regioni sottoposte a piani di rientro e Enti locali commissariati non possono rilasciarle. Li prevede l’art. 13 della quarta manovra approvata dal governo Berlusconi

Gli enti locali commissariati per infiltrazioni della criminalità organizzata e le regioni sottoposte ai piani di rientro dal deficit sanitario, non potranno rilasciare la certificazione ai loro creditori che le somme siano certe, liquide ed esigibili. Inoltre, anche le regioni e gli enti locali dovranno mettere in atto misure che portino alla riduzione del loro debito pubblico. A tal fine, si opera un abbassamento dei limiti attualmente fissati dall’articolo 204 del Tuel e dalla legge n.281/1970, entro i quali gli enti locali e le regioni potranno ricorrere alla concessione di mutui e ad altre forme di finanziamento. E’ quanto riporta la legge di stabilità per il 2012 pubblicata lunedì scorso sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale.

Crediti certi ed esigibili
Al fine di “muovere” l’economia e non lasciare chi è creditore della pubblica amministrazione ad attendere il dovuto all’infinito, il maxiemendamento dispone che, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, se il credito sia certo, liquido ed esigibile. Questa misura ha il fine di consentire al creditore la cessione (pro-soluto) a favore di banche o intermediari finanziari. Scaduto infruttuosamente tale termine, il creditore dovrà inoltrare una nuova istanza alla ragioneria dello Stato competente per territorio che, se necessario, nomina un commissario ad acta i cui oneri ricadranno sulle casse dell’ente locale inadempiente.
Per l’avvio di questa procedura, occorrerà attendere un decreto del Mineconomia, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2012.
Il legislatore ha comunque imposto dei paletti in merito. Infatti, a pena di nullità la certificazione sull’esigibilità delle somme non può essere rilasciata dalle regioni che ad oggi sono alle prese con i piani di rientro dai deficit sanitari. Stoppato anche il rilascio delle certificazioni per quei comuni che sono stati commissariati per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi dell’art.143 Tuel. A tal fine, la norma precisa che, cessato il commissariamento, i creditori dell’ente locale non potranno comunque ottenere la certificazione “per crediti sorti prima dello stesso commissariamento”, né è possibile ottenerla per crediti maturati durante la gestione commissariale dell’ente locale. Infine si prevede, all’interno della convenzione di affidamento del servizio di tesoreria, l’obbligo per il tesoriere di accettare, su istanza del creditore, crediti pro-soluto che l’ente locale ha certificato quali certi, liquidi ed esigibili. Modifiche non operative immediatamente, ma applicabili per le convenzioni stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2012.

Riduzione debito pubblico Regioni e Enti locali
Sempre più accerchiate Regioni, Enti locali e territoriali. Stretti dai vincoli imposti dal Patto di stabilità, adesso viene ridotto loro il margine di movimento entro cui possono trovare “risorse” dall’accensione di mutui o di altre forme di finanziamento. Operando una modifica all’articolo 204, comma 1 del Tuel, la legge di stabilità dispone che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi l’otto per cento nel 2012, il sei per cento nel 2013 e il quattro per cento a partire dal 2014. Mentre per le regioni, la percentuale, che riguarda l’importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi, rispetto all’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate, scende dal 25 al 20 per cento. Misure, queste, che la legge di stabilità 2012 blinda come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Per il varo occorrerà attendere un decreto del Mineneconomia in cui sarà messa nero su bianco, distintamente per Regioni, Province e Comuni, la differenza percentuale (rispetto al debito medio pro-capite), oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l’obbligo di procedere alla riduzione del debito, nonché la percentuale annua di riduzione del debito e le modalità con cui raggiungere l’obiettivo (compresa la cessione onerosa dei terreni agricoli di loro proprietà).

 


Art. 13. Legge di stabilità 2012 (L. 183/2011)
 
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 13 “Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura assicurativa” della legge di stabilità 2010 (L. 183/2011 pubblicata sulla guri n. 265 del 14 novembre 2011) nella parte in cui riferisce in quali casi non è possibile per l’ente locale certificare i crediti.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità:
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari».

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