Canone Rai, esenti gli over 75 con reddito annuo fino a 6.713 € - QdS

Canone Rai, esenti gli over 75 con reddito annuo fino a 6.713 €

Francesca Pecorino

Canone Rai, esenti gli over 75 con reddito annuo fino a 6.713 €

venerdì 06 Gennaio 2012

Le domande di esenzione vanno inoltrate all’Agenzia delle Entrate

CATANIA – L’art. 1, comma 132, legge 24.12.2007 n. 248 ha introdotto l’abolizione del canone Rai per i soggetti di età pari o superiore ai 75 anni.
I requisiti necessari riguardano, com’è facilmente intuibile, l’età dell’obbligato ed il reddito annuale che lo stesso non deve superare.
Hanno diritto all’esenzione coloro che hanno compiuto i 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone ossia entro il 31 gennaio di ogni anno oppure entro il 31 luglio (per il pagamento della rata semestrale) e non convivono con altri percettori di reddito oltre il coniuge convivente.
Per quanto riguarda il reddito relativo all’anno antecedente rispetto a quello per il quale s’è maturata l’agevolazione, esso – unitamente a quello del coniuge – non deve essere superiore ad € 516,46 per tredici mesi e, quindi, ad € 6.713,98 annui.
Ma è bene approfondire il concetto di reddito e, quindi, cosa debba intendersi con esattezza ai fini dell’esenzione, consultando il sito Rai alla pagina relativa agli esoneri per gli over 75. Detti requisiti, relativi all’età ed al reddito – com’è ovvio che sia – sono oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, che si occuperà della verifica della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti.
Sarà, infatti, a quest’ultimo ente che dovranno essere indirizzate le domande di esenzione per il 2012 o di rimborso per gli anni che vanno dal 2008 ad oggi.
Le richieste dovranno essere spedite, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio territoriale di Torino 1, Sportello S.A.T., Casella postale 22, 10121 Torino. Ma, se si preferisce, si potranno recapitare le richieste, consegnandole direttamente presso gli uffici locali del medesimo ente.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un apposito modulo (che può rinvenirsi sul sito internet dell’ente, nonché presso gli uffici locali o le sedi regionali Rai), che il contribuente potrà compilare e spedire, accompagnando la predetta richiesta con una dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni), che contenga l’attestazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione. Nell’ipotesi in cui vengano effettuate dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Infine, occorre far rilevare come l’articolo 1, comma 132, della legge citata, che ha introdotto il diritto all’esenzione o al rimborso, prescrive che venga comminata, nel caso di annualità “evase”, la sanzione amministrativa dell’importo compreso tra euro 500,00 ed euro 2.000,00, alla quale andranno aggiunti i canoni scaduti e non pagati con i relativi interessi.

avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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