Dal primo gennaio i nuovi ticket sanitari - QdS

Dal primo gennaio i nuovi ticket sanitari

Eloisa Bucolo

Dal primo gennaio i nuovi ticket sanitari

mercoledì 15 Febbraio 2012

Sono distinti in quattro categorie di esenzioni. Non sono più determinati dall’Isee ma modulati per età, stato lavorativo e fasce di reddito

CATANIA – Dal 1° gennaio sono cambiate le regole in Sicilia per i ticket sanitari. Lo stabilisce la legge 10 gennaio 2012, n.6, pubblicata nel supplemento ordinario n.1 alla GURS n.3 del 20 gennaio 2012. I limiti e le modalità sono stati fissati con decreto dell’Assessore alla salute, Massimo Russo, del 18.01.2012.
I nuovi ticket (compartecipazione alla spesa sanitaria) riguardano la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale e non sono più determinati dall’ISEE, ma modulati per età, stato lavorativo e fasce di reddito.
Si distinguono quattro categorie d’esenzioni:
E01: soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo inferiore ad euro 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Gli aventi diritto sono inseriti in apposito elenco cui potranno accedere i medici di base obbligati ad inserire nella ricetta il codice di esenzione.
Ma come succede spesso, l’organizzazione del servizio non precede l’entrata in vigore della legge. Così i medici non hanno a disposizione gli elenchi, quindi non possono inserire il codice nella ricetta. Ma, se il cittadino riconosce di rientrare in una delle categorie esenti, per un periodo transitorio che si concluderà il 30 di aprile prossimo, in fase di erogazione del servizio (farmacia per le medicine, ambulatorio per le visite) avrà cura di autocertificare il proprio diritto apponendo la firma sull’apposito spazio nel fronte della ricetta. Nel frattempo però dovrà aver cura di farsi inserire nell’elenco perché dal primo maggio solo gli inclusi potranno beneficiare dell’esenzione. Per avere informazioni attualmente dovrà recarsi presso l’ufficio distrettuale dell’ASP di competenza e richiedere eventualmente l’apposito certificato provvisorio di esenzione per sé ed i componenti del nucleo aventi diritto.
Per il rilascio del certificato provvisorio nominativo occorre autocertificare la propria condizione di appartenenza ad una delle quattro categorie di esenzione sopra individuate  come da modello predisposto dall’Assessorato alla sanità.
L’autocertificazione comprende anche la dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni. All’autocertificazione occorre allegare i documenti come evidenziati nel box.
Qualora vengano meno i requisiti per l’esenzione, occorre darne comunicazione all’ASP.
Nessun cambiamento vi è per coloro che hanno diritto all’esenzione per  altro titolo (es. patologia).
Si ha notizie che molto probabilmente verranno rivisti i parametri di riferimento per l’esenzione in senso favorevole al cittadino, ma per ora i riferimenti sono quelli sopra riportati.
 


L’approfondimento. Di chi si compone il nucleo familiare fiscale
 
Il nucleo familiare fiscale comprende: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di reddito non superiore a € 2.840,51.
Il reddito da considerare si riferisce all’anno precedente alla data di utilizzo della ricetta, e quindi per l’anno in corso al 2011.
Il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale ai fini dell’esenzione è dato dalla somma dei redditi lordi dei singoli membri del nucleo, come da dichiarazione dei redditi.
Vanno considerati i redditi al lordo degli oneri deducibili, delle deduzioni per l’abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelli per carichi di famiglia.
Il reddito è ricavabile dal CUD, parte B, punto 1; dal mod.730 alla voce “reddito complessivo”; dal modello Unico alla voce “reddito complessivo”.

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