Mediazione: lodi dall’Ue non dagli operatori - QdS

Mediazione: lodi dall’Ue non dagli operatori

Pierangelo Bonanno

Mediazione: lodi dall’Ue non dagli operatori

mercoledì 15 Febbraio 2012

In vigore da marzo 2011 con l’obiettivo di deflazionare il carico di lavoro che opprime il sistema giudiziario italiano. Per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti opererà dal prossimo mese

PALERMO – Dallo scorso marzo è in vigore il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale. In termini pratici la mediazione, prevista nel decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, nata per  deflazionare il carico di lavoro del sistema giudiziario italiano, rappresenta il procedimento, extra giudiziale, attraverso il quale giungere, tra le parti di una controversia, ad una possibile conciliazione degli interessi in campo. Tale obiettivo è raggiungibile, dal punto di vista pratico, grazie al supporto degli organismi di mediazione, ovvero privati o enti pubblici (cioè quelli istituiti dalle Camere di commercio o dagli ordini professionali), abilitati a svolgere il procedimento di mediazione, iscritti in un apposito registro, presso il ministero della Giustizia.
Nel d.lgs n. 28 del 2010 vengono distinte tre differenti tipologie di mediazione: quella facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti; quella obbligatoria, prevista per controversie con oggetto i diritti reali, la divisione,  successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ed infine condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,queste ultime materie, che implicano grandi numeri, sono state rinviate al prossimo marzo; quella giudiziale, quando è il giudice ad invitare, con una specifica ordinanza, le parti ad intraprendere un percorso di mediazione.
Nel caso di mediazione obbligatoria il procedimento non potrà avere una durata superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo potrà iniziare.
La formazione dei mediatori rappresenta uno dei passaggi essenziali per garantire trasparenza e professionalità nel corso della procedura di mediazione, per tali ragioni il ministero ha istituito l’Elenco degli enti autorizzati a formare i mediatori professionisti.
Con l’entrata in vigore del decreto n. 180 del 18.10.10 il ministero della Giustizia ha precisato i “confini” entro cui gli organismi di mediazione e gli enti di formazione potranno e dovranno operare, in particolare, il regolamento, oggetto del decreto ministeriale, stabilisce, nel dettaglio, che per gli organismi di mediazione sarà necessario, almeno, una polizza assicurativa di valore non inferiore a 500mila euro e la disponibilità di almeno cinque mediatori dotati di laurea triennale o iscritti a un ordine professionale.
È opportuno ricordare che non mancano le agevolazioni fiscali, poiché  alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.
Il legislatore ha tentato di porre delle ulteriori garanzie a favore dei cittadini, per assicurare loro la serietà degli enti stabilisce una serie di obblighi, come, ad esempio, la compilazione di una scheda di valutazione del servizio offerto, da trasmettere al responsabile del registro istituito dal ministero della Giustizia. Si precisa, inoltre, che per l’accesso all’attività professionale di mediatore, attualmente, basta avere conseguito una qualsiasi laurea triennale o essere iscritti ad un qualsiasi ordine professionale.
In questi primi mesi la mediazione non ha ancora raggiunto gli obiettivi deflattivi stimati inizialmente, anche a causa dell’avversione istituzionale dell’avvocatura italiana, ma non mancano gli apprezzamenti per una riforma ricca di prospettive innovative, come nel caso della risoluzione del Parlamento europeo che lo scorso settembre, analizzando il quadro normativo sulla mediazione  presente nei singoli stati aderenti ha elogiato il caso italiano come “l’esempio più lampante è il decreto legislativo italiano n. 28 che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani, notoriamente congestionati, riducendo i casi e il tempo medio di nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile; osserva che, come previsto, ciò non è stato accolto con favore dagli operatori, i quali hanno impugnato il decreto dinanzi ai tribunali e sono addirittura scesi in sciopero” ma il documento parlamentare non dimentica di sollecitare tutti gli Stati ad un maggiore attivismo sul tema poiché “ritiene che siano necessarie una consapevolezza e una comprensione maggiori della mediazione e richiede ulteriori azioni a favore dell’istruzione, della sensibilizzazione alla mediazione, del rafforzamento del ricorso alla mediazione da parte delle imprese e dei requisiti per l’accesso alla professione di mediatore”.
 

 
Ernesto Lupo, presidente Corte di Cassazione: “La classe forense recuperi la vocazione alla conciliazione delle parti”
 
La lentezza dei processi è il dato che emerge, puntualmente, nel corso delle relazioni di apertura dell’anno giudiziario, nei vari tribunali siciliani, tanto da generare una mole di arretrato difficilmente esauribile. Lo scorso 26 gennaio in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario il presidente della Corte suprema di Cassazione, Ernesto Lupo, parlando di mediazione ha evidenziato che il “successo dell’iniziativa è comunque condizionato ad un forte coinvolgimento della classe forense, che deve essere chiamata responsabilmente a fare sistema recuperando la vocazione alla conciliazione delle parti in conflitto, che il nostro ordinamento assegna all’avvocato come fisiologico ruolo funzionale alla piena realizzazione della tutela dei diritti”. Dalla rilevazione effettuata dal Ministero della giustizia (Direzione generale di statistica) e aggiornata al novembre 2011, risulta che nel periodo 21 marzo 2011 – 30 novembre 2011 sono stati iscritti 51.921 procedimenti di mediazione e ne sono stati definiti 32.685, con una pendenza finale di 19.978, tenuto conto di una pendenza iniziale alla data del 21 marzo 2011 di 742 procedimenti. 
Il presidente ha inoltre sottolineato che “dalle relazioni trasmesse dai presidenti delle corti di appello risulta, pur con l’avvertenza di una valutazione basata su dati iniziali e non consolidati, la constatazione, allo stato, di una scarsa incidenza delle procedure di mediazione sulla deflazione del contenzioso civile. Crediamo che si possa, realisticamente, formulare un giudizio più positivo in relazione all’incremento rilevato nel secondo periodo di rilevamento statistico”.
 


Codificata per la prima volta nel Codice civile del 1865
 
Il QdS per approfondire alcuni aspetti che caratterizzano il presente ed il futuro della mediazione, con evidenti risvolti economici e giuridici, ha incontrato il professore Raffaele Barone, docente dell’unica cattedra di mediazione e conciliazione presente nel mondo accademico pubblico, presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Parthenope di Napoli.
Professore Barone ritiene che la magistratura italiana sia accumunata da una valutazione positiva sul nuovo istituto della mediazione, vedendo in essa un valido supporto alla propria attività?
“Mi permetto innanzitutto di contestare l’espressione “nuova” della domanda, stante la circostanza che il primo Stato che aveva codificato la mediazione ergo conciliazione era quello Italiano nel Codice Civile del 1865 nel preambolo all’art 1, in virtù delle legislazioni degli Stati da cui era sorto, si pensi come esempio allo Stato Pontificio con il Gran Maestro della Conciliazione, e la Carta De Logu del Regno Sardo dove i mediatori erano definiti homo de mezzu o li rasgiunanti ed il verbale s’accomodamentù. Entrando nel merito della domanda devo osservare che una posizione ufficiale della Magistratura Italiana non si è ancora registrata, sempre più diffuso è l’orientamento, da qualche mese, di sfruttare la mediazione come strumento deflattivo del contenzioso, non solo nelle materie in cui è obbligatoria, ma anche in materia in cui è facoltativa, ove ne ricorrono i presupposti e ciò in netto contrasto con i primi mesi dell’entrata in vigore della norma, allorquando la mediazione demandata non era utilizzata”.
La Corte Costituzionale si appresta a decidere sul futuro dell’istituto, a suo avviso appare verosimile che la mediazione possa essere eliminata dal nostro ordinamento? 
“Ritengo che per le questioni di costituzionalità sollevate da TAR Lazio siano state svuotate dalla normativa successiva e dall’indicazione dell’Unione Europea (obbligatorietà ed eccessiva onerosità) e le altre poco conferenti agli articoli citati. La mediazione è un treno ad alta velocità in piena corsa nella gran parte del globo terracqueo, quale ultimo volano per la ripresa economica e per lo effettonon sarà fermato da un sassolino posto sui binari da un arcaico signorotto”.

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