Regione siciliana: limiti a compensi per incarichi - QdS

Regione siciliana: limiti a compensi per incarichi

Liliana Rosano

Regione siciliana: limiti a compensi per incarichi

giovedì 23 Febbraio 2012

Per presidenti e membri di organi di amministrazione e controllo si applica il decreto sulla Gurs del 17 febbraio. Non sono stati però contemplati a titolo gratuito per coloro che svolgono già funzioni pubbliche

PALERMO – Limiti ai compensi per presidenti e membri degli organi di amministrazione e controllo. Lo ha stabilito il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, con decreto presidenziale del 20 Gennaio 2012,  pubblicato nella Gurs dello scorso 17 febbraio.
In tempi di crisi, anziché passare ad annullare i compensi se i destinatari rivestono già altre funzioni pubbliche, la Regione si limita a stabilire un tetto. Comunque meglio di niente.
I destinatari sono istituti, aziende, agenzie,consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché per le aziende ospedaliere universitarie.
 Il decreto in questione, classifica gli organismi e gli enti  di cui al 1° comma dell’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in fascia A, B, C. Nel primo gruppo, appartengono organismi ed enti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti: patrimonio netto maggiore o uguale a 10 milioni di euro, numero dipendenti maggiore a 250, estensione territoriale su base regionale.
Nella fascia B rientrano invece gli organismi ed enti che sono in possesso del patrimonio netto maggiore o uguale a 2 milioni di euro e minore a 10 milioni di euro, del numero di dipendenti maggiore o uguale a 100 e minore a 250 estensione territoriale su base almeno provinciale. Infine nella fascia C sono compresi enti e organismi in possesso di almeno due dei seguenti requisiti: patrimonio netto inferiore a 2 milioni di euro, numero dipendenti inferiore a 100 unita, estensione territoriale su base almeno comunale.
Secondo il decreto in questione, al presidente degli organi di amministrazione degli enti di fascia A spetta un compenso  netto di 50 mila euro annui e di 40 mila ai componenti, mentre per gli enti di fascia B, appartenenti sempre agli organi di amministrazione spettano: 20 mila netti al presidente e 18 mila ai componenti.
Infine per enti e organismi di fascia C, il decreto ha stabilito i seguenti compensi: 10 mila per il presidente e 8 mila per i componenti. Altri compensi per gli organi di controllo delle fasce A, B, C. Nel primo caso il presidente percepirà 25 mila euro annui netti e 20 mila euro i componenti, per la fascia B il presidente otterrà un compenso pari a 10 mila euro e i componenti avranno 8 mila euro. Per ultimi nella fascia C al presidente andranno 5 mila e ai componenti 4 mila euro.
Nel decreto si fa anche riferimento ad eventuali benefit, specificando però che “I valori degli eventuali benefit, di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, riconosciuti da norme statutarie e/o regolamentari, certificati dal dirigente responsabile del servizio economico finanziario o ufficio corrispondente dell’organismo interessati, sono detratti dal compenso annuo”.
All’articolo 3 del suddetto decreto si legge anche: “I valori costituiscono tetto massimo che non può essere superato per gli enti inseriti nella relativa fascia, pertanto, al fine di una corretta applicazione, gli organismi ed enti sono tenuti a ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti sopra richiamati e a non modificare in aumento i compensi in atto corrisposti”.
 


Adeguare gli statuti entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta
 
Il decreto presidenziale sui tetti ai compensi stabilisce che entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del presente decreto (entro il 17 marzo), gli organismi ed enti di cui all’articolo 1 provvedono, ove necessario, ad adeguare alle superiori disposizioni i propri statuti, regolamenti interni e/o ogni altro provvedimento relativo ai compensi. Gli organi di controllo degli organismi medesimi sono onerati della verifica dell’attuazione del relativo provvedimento.
I dipartimenti regionali, ciascuno per la parte di competenza, cureranno i necessari adempimenti, affinchè gli organismi ed enti, sui quali esercitano la vigilanza e/o tutela, nella corresponsione dei compensi ai componenti di organi di amministrazione e di controllo si attengano alle disposizioni del presente decreto.

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