Sanità: novità per l’assistenza protesica - QdS

Sanità: novità per l’assistenza protesica

Stiben Mesa Paniagua

Sanità: novità per l’assistenza protesica

sabato 03 Marzo 2012

Nella nostra regione dopo oltre dieci anni viene applicato il Decreto ministeriale n. 332 del 1999 sulla materia. Obiettivo: uniformare le procedure per l’erogazione di questo tipo di prestazioni sanitarie

PALERMO – Ci saranno “nuove” regole per le prestazioni di assistenza protesica nell’Isola. Infatti, finalmente – con un paio di lustri di ritardo – l’assessorato regionale della Salute ha ritenuto di dover uniformare, al regolamento nazionale, le procedure per l’erogazione di questo tipo di prestazioni (dispositivi protesici, ortesici e ausili tecnici) su tutto il territorio regionale. Sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 2012 è stato pubblicato il Decreto 20 dicembre 2011, Direttive per l’applicazione del Decreto ministeriale n. 332/99 intitolato “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.
Il Decreto firmato dall’assessore per la Salute, Massimo Russo, oltre a voler mettere in pari il servizio sanitario isolano con quello italiano, nasce dalla necessità di prevenire eventuali episodi che possano essere d’impedimento all’esercizio della professione dello specialista prescrittore, dei tecnici ortopedici o delle altre figure sanitarie. Non solo, un altro obiettivo importante del Decreto è quello di riuscire ad ottenere prescrizioni e valutazioni tecniche congrue e libere da ogni forma eccessiva di burocrazia, la quale potrebbe limitare la libera determinazione e le attività delle figure professionali coinvolte, sia pubbliche e private, nonché la libera scelta dei pazienti destinatari dei dispositivi ortopedici. Il Decreto si propone, infine, di garantire anche per l’erogazione dei presidi/ausili, cosiddetti di serie, le forniture appropriate attraverso operatori e fornitori in possesso sia di requisiti soggettivi, sia di idonea qualifica professionale.
Approvate anche in Sicilia le direttive per l’applicazione del Decreto ministeriale n. 332/99, non resta che comprendere cosa viene disposto. Innanzitutto, per quanto concerne l’accreditamento istituzionale si indica che i soggetti iscritti presso il ministero della Salute per ottenere l’accreditamento istituzionale da parte della Regione siciliana, dovranno comunicare all’assessorato della Salute, entro 90 giorni dall’emanazione delle direttive, con un’autodichiarazione, il possesso e l’impegno al mantenimento dei requisiti soggettivi, professionali e strutturali nonché la propria dotazione di macchinari conformi a quanto prescrive la stessa. A questo punto l’assessorato della Salute provvederà in tempo reale a pubblicare e aggiornare l’elenco dei soggetti accreditati.
I requisiti professionali richiesti alle strutture per poter operare nel settore sono la figura del direttore tecnico, la cui presenza deve essere garantita durante l’orario di apertura al pubblico, questo dovrà essere abilitato all’esercizio della professione di tecnico ortopedico e avere maturato un’esperienza biennale nel settore dell’assistenza protesica.
Per quanto riguarda i requisiti strutturali e la dotazione di macchinari richieste, ciascuna sede dell’azienda deve essere localizzata in ambienti, proporzionati per dimensione e riparto di vani, idonei a garantire un’accoglienza adeguata e un servizio appropriato alla tipologia delle prestazioni protesiche fornite. In particolare, la ripartizione degli ambienti dovrà prevedere una sala d’aspetto, una sala per il rilievo delle misure, le prove e l’applicazione protesica, un locale laboratorio completo delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente direttiva. Detto locale, in relazione all’attività svolta, dovrà essere suddiviso nei seguenti reparti produttivi: stilizzazione gessi e calchi; calzoleria e plantari; lavorazione busti e selleria; termoplastica; assemblaggio componenti per protesi; meccanica. Il laboratorio ortopedico dovrà risultare, altresì, arredato da un banco di lavoro completo di tutte le attrezzature e macchinari necessari alla lavorazione dei materiali per la realizzazione dei presidi ortopedici per i quali è accreditato.
Al di là di queste regole specifiche ogni centro dovrà comunque garantire il rispetto della normativa vigente in materia di ambienti di lavoro, nonché tutti i regolamenti riguardo le barriere architettoniche. Le aziende sanitarie provinciali, annualmente, dovranno effettuare controlli a campione per verificare l’appropriatezza delle prestazioni erogate e l’assessorato della Salute avverte: qualora non ci fossero tutti i requisiti necessari, si procederà alla revoca dell’accreditamento.
 


Nel caso di adattamento della protesi necessaria una scheda di progetto preventivo
 
PALERMO – A proposto della modalità di prescrizione i1 Decreto ministeriale n. 332/99 dispone che, nell’eventualità si presenti un caso di necessario adattamento del dispositivo protesico, sarà compito del tecnico ortopedico compilare una scheda di progetto preventivo per la quale sarà poi necessaria una valutazione tecnica rilasciata da una azienda abilitata. La valutazione tecnica può essere richiesta anche preventivamente dal medico specialista che, avrà cura di indicare nella prescrizione la patologia e il dispositivo necessario (presidio/ausilio). Dette valutazioni tecniche potranno essere richieste alle figure professionali che operano presso strutture anche non lucrative, già iscritte con apposito riconoscimento presso il ministero della Salute per le prestazioni di assistenza protesica di cui al Decreto ministeriale. n. 332/99 che provvederanno a redigere la scheda valutazione tecnica. La scheda progetto preventivo viene redatta dal tecnico ortopedico della struttura scelta dall’avente diritto tra quelle accreditate dalla Regione siciliana, dovrà contenere: i dati identificativi della prescrizione e del medico specialista che l’ha redatta; i dati identificativi dell’avente diritto; la diagnosi; il riferimento alla scheda tecnica eventualmente redatta prima della prescrizione; lo sviluppo a codice della prescrizione rilasciata dallo specialista e i prezzi di rimborso di cui al decreto vigente.

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