Patto di stabilità 2011, il rispetto va certificato entro il 31 marzo - QdS

Patto di stabilità 2011, il rispetto va certificato entro il 31 marzo

Antonio G. Paladino

Patto di stabilità 2011, il rispetto va certificato entro il 31 marzo

mercoledì 21 Marzo 2012

Gli inadempienti subiscono il taglio dei trasferimenti erariali nella misura del 3% delle entrate correnti. Gli Enti locali devono dichiarare di avere raggiunto gli obiettivi stabiliti

PALERMO – Entro il prossimo 31 marzo, gli enti locali (anche quelli siciliani) con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province, dovranno trasmettere al ministero dell’Economia e Finanze, una certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2011. Le amministrazioni che non ottemperano a tale previsione sono da considerare, a tutti gli effetti, inadempienti al Patto di stabilità, con l’applicazione delle sanzioni previste in tali casi che, per gli enti siciliani, prevedono il taglio dei trasferimenti erariali nella misura massima del tre per cento delle entrate correnti risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo o, in sua mancanza, dall’ultimo consuntivo approvato.
è quanto ha messo nero su bianco il ministero dell’Economia nel decreto emanato nei giorni scorsi, in merito alla certificazione che gli enti soggetto al Patto devono trasmettere al dicastero oggi guidato ad interim dal Presidente del Consiglio, Mario Monti e in ossequio alle previsioni dell’articolo 1, comma 109 della legge di stabilità per il 2011 (Legge n. 220 del 2010).
La scadenza del 31 marzo è da considerarsi perentoria (quindi, senza alcuna possibilità di deroga), e la certificazione dovrà essere quella esclusivamente presente nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente (sindaco o presidente della Provincia), dal responsabile del servizio finanziario, nonché dall’organo di revisione contabile e dovrà essere spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Via XX Settembre 97, Roma.
Tuttavia, si precisa nell’apposito allegato al decreto in osservazione, alcuni enti possono aver “sforato” dagli obiettivi del Patto per maggiori spese sostenute per la realizzazione di interventi finanziati dallo Stato e correlati a finanziamenti Ue. In tali casi, per non incorrere nella sanzione relativa al taglio del fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti delle regioni a statuto ordinario (o dei trasferimenti erariali per i comuni siciliani e sardi), questi enti dovranno inviare un ulteriore prospetto contenente tali informazioni.
Come detto, la scadenza del 31 marzo è perentoria. Pertanto, gli enti che non provvedono all’invio della certificazioni sono da considerare inadempienti, mentre gli enti locali che trasmettono in ritardo la certificazione e questa attesti il rispetto dei vincoli imposti loro dal Patto, sono soggetti, a decorrere dalla data di trasmissione alla sanzione prevista dall’articolo 7, comma 2, lettera d) del dlgs n.149 del 2011, ovvero al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).
Per stampare il modello della certificazione, è necessario accedere all’applicazione web del patto di stabilità, dal sito internet sopra richiamato e utilizzare la funzione “acquisizione modello”. Tale funzione permette di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio del secondo semestre 2011 del singolo ente. La fase successiva è la stampa del certificato in formato pdf, che dovrà essere inviato, come detto, in forma cartacea al Mineconomia.
Occorre prestare, poi, la massima attenzione alla sottoscrizione della certificazione. Le istruzioni allegato al Dm Mineconomia in esame, infatti, prevedono che i documenti inviati, privi delle sottoscrizioni del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione contabile, non sono ritenuti validi ai fini dell’attestazione del rispetto del patto di stabilità.
Infine, si ricorda che tutti i documenti da trasmettere al Mineconomia, ai fini della loro validità, devono essere quelli prodotti dal sistema web sopra richiamato, escludendo a priori moduli e certificati provenienti da altre fonti.

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