Cambio di residenza, basterà un’email - QdS

Cambio di residenza, basterà un’email

Antonio G. Paladino

Cambio di residenza, basterà un’email

sabato 05 Maggio 2012

Circolare attuativa n. 9 del 27 aprile 2012 del Dipartimento dei Servizi demografici del Ministero dell’Interno. Dal 9 maggio istanze di variazione anagrafica da casa seduti al pc, oppure con fax o raccomandata

PALERMO – Dal prossimo nove maggio, i cittadini potranno presentare le istanze di variazione anagrafica stando comodamente seduti davanti al proprio personal computer. Sarà infatti possibile trasmetterle attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero, in mancanza della Pec, attraverso la mail personale allegando la fotocopia del documento di identità. Senza dimenticare che sarà altresì possibile, a tali fini, l’utilizzo del fax o della raccomandata.
È quanto mette nero su bianco il Dipartimento dei Servizi demografici del Ministero dell’Interno, nel testo della circolare n. 9 dello scorso 27 aprile che fornisce i necessari chiarimenti attuativi delle disposizioni contenute all’articolo 5 del decreto legge semplificazioni (il Dl 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in L. 35/2012) in materia di cambio di residenza in tempo reale.
In attesa dell’imminente regolamento attuativo, pertanto, la circolare del Viminale ricorda che le disposizioni ivi contenute acquistano efficacia a decorrere da novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, ovvero dal 9 maggio. Ne consegue che alle dichiarazioni anagrafiche presentate da tale data, dovranno applicarsi le disposizioni semplificative che, nel caso in esame, eviteranno ai cittadini la possibilità di presentarsi agli sportelli degli Uffici anagrafe del Comune di residenza.
In pratica, tra pochi giorni, oltre alla consueta presentazione diretta allo sportello, i cittadini avranno la possibilità di presentare le variazioni anagrafiche anche per il tramite della raccomandata, del fax e per via telematica. Quest’ultima rappresenta una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra utente e amministrazione comunale, facendo risparmiare tempo e garantendo al tempo stesso la veridicità e la certezza dei dati che si intendono variare.
Infatti, sarà possibile variare i propri dati anagrafici per via telematica al realizzarsi di una delle seguenti condizioni. Ovvero che la dichiarazione sia sottoscritta dall’utente con firma digitale, oppure che il sottoscrittore sia identificato tramite carta d’identità elettronica, con carta nazionale dei servizi o con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione. In alternativa, sarà considerata valida anche la dichiarazione trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata o, in assenza, attraverso una casella di posta elettronica semplice. In quest’ultimo caso, è necessario che la copia della dichiarazione con firma autografa e la copia della carta d’identità del soggetto dichiarante siano allegati all’istanza con l’ausilio di uno scanner.
È quindi ovvio che in questi giorni alle amministrazioni comunali verrà chiesto uno sforzo non indifferente in quanto dovranno implementare le funzioni e i contenuti dei propri siti internet istituzionali. A tal fine, la circolare in oggetto ricorda che gli enti locali dovranno obbligatoriamente indicare nei propri siti web, tutti gli indirizzi esatti ai quali inoltrare le dichiarazioni, con particolare riferimento all’indirizzo di posta, di posta elettronica, nonché al numero di fax. Adempimenti che sono considerati essenziali per i comuni, in quanto, come previsto dal Dpr in corso di adozione, questi dovranno registrare le dichiarazioni entro due giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.
 

 
L’ufficiale anagrafico dovrà comunicare all’interessato che il procedimento è stato avviato
 
In particolare, sia a coloro che si presentano allo sportello che nei confronti di chi utilizza le altre modalità, l’ufficiale di anagrafe dovrà rilasciare all’interessato un’apposita comunicazione di avvio del procedimento con l’apposita formula “si comunica che a seguito della variazione anagrafica, quest’ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa in assenza di comunicazione in merito alla mancanza dei requisiti, la variazione (ovvero l’iscrizione o la registrazione) si intende confermata”.

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